Comunicazione di avvio del procedimento anche per atti vincolati

Published On: 18 December 2024

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 8908 del 7 novembre 2024, si è pronunciata su una questione particolarmente interessante in tema di rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sottolineando l’importanza della leale collaborazione e partecipazione del cittadino anche nel caso di provvedimenti di natura vincolata.

In particolare, una società pugliese che aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per alcuni periodi (2014-2015), con una successiva nota, si è vista revocare la suddetta autorizzazione, stante l’asserito venir meno di alcuni presupposti alla luce di indagini effettuate successivamente dalla Guardia di Finanza.

La società ha impugnato tale revoca innanzi il competente T.A.R. Lecce, lamentando, tra l’altro, l’integrale frustrazione di qualunque garanzia partecipativa.

Il Tribunale di primo grado, conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso, ritenendo non necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della natura vincolata della revoca a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.

La società ha tuttavia insistito per le proprie ragioni anche in sede di appello innanzi il Consiglio di Stato e ha ottenuto il ribaltamento della precedente sentenza: il Giudice Amministrativo d’appello, infatti, richiamando un orientamento più risalente ma certamente più favorevole al cittadino e conforme ai princìpi di partecipazione e leale collaborazione, ha ritenuto che “…il confronto procedimentale con l’interessato può risultare necessario e imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un’istruttoria ad hoc (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6235)…”.

Il Consiglio ha valutato che tale motivo fosse assorbente, compensando le spese in ragione degli orientamenti ondivaghi sin qui mantenuti dalla giurisprudenza amministrativa.

#comunicazionediavvio #procedimentoamministrativo #revoca #partecipazione #lealecollaborazione

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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Comunicazione di avvio del procedimento anche per atti vincolati

Published On: 18 December 2024

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 8908 del 7 novembre 2024, si è pronunciata su una questione particolarmente interessante in tema di rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sottolineando l’importanza della leale collaborazione e partecipazione del cittadino anche nel caso di provvedimenti di natura vincolata.

In particolare, una società pugliese che aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per alcuni periodi (2014-2015), con una successiva nota, si è vista revocare la suddetta autorizzazione, stante l’asserito venir meno di alcuni presupposti alla luce di indagini effettuate successivamente dalla Guardia di Finanza.

La società ha impugnato tale revoca innanzi il competente T.A.R. Lecce, lamentando, tra l’altro, l’integrale frustrazione di qualunque garanzia partecipativa.

Il Tribunale di primo grado, conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha rigettato il ricorso, ritenendo non necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della natura vincolata della revoca a seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza.

La società ha tuttavia insistito per le proprie ragioni anche in sede di appello innanzi il Consiglio di Stato e ha ottenuto il ribaltamento della precedente sentenza: il Giudice Amministrativo d’appello, infatti, richiamando un orientamento più risalente ma certamente più favorevole al cittadino e conforme ai princìpi di partecipazione e leale collaborazione, ha ritenuto che “…il confronto procedimentale con l’interessato può risultare necessario e imprescindibile, agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento stesso che richieda un’istruttoria ad hoc (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6235)…”.

Il Consiglio ha valutato che tale motivo fosse assorbente, compensando le spese in ragione degli orientamenti ondivaghi sin qui mantenuti dalla giurisprudenza amministrativa.

#comunicazionediavvio #procedimentoamministrativo #revoca #partecipazione #lealecollaborazione

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