T.U.N.: il Consiglio di Stato non rende parere e sollecita integrazioni

Published On: 1 March 2024

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, col provvedimento n. 164 del 20.02.2024, ha sospeso l’espressione del parere consultivo di competenza, sulla bozza di d.P.R., approvata dal Governo, avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del risarcimento del danno biologico” ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del “Codice delle Assicurazioni private” (d. lgs. n. 209/2005).

La Sezione Consultiva, in particolare, ha espresso una serie di perplessità sul comportamento dei Ministeri coinvolti e sui contenuti (non propriamente aggiornati).

L’intervento, osserva la Sezione, mira d’un canto a “garantire il diritto delle vittime … a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto” e dall’altro, a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (art.138 co.1), così perseguendo obiettivi che – ancorché concorrenti e tali da prefigurare un necessario e ragionevole bilanciamentonon si collocano, tuttavia, sul medesimo piano”.

Per tale ragione, la direttiva primaria da seguire “è quella che sollecita, in prospettiva essenzialmente vittimologica e solidaristica, la elaborazione di una criteriologia risarcitoria formulata in termini di tendenziale adeguatezza delle poste di dannosia psico-fisico che, eventualmente, morale. E dalla quale deriva l’obbligo di tener conto – in sede regolamentare nella elaborazione e formalizzazione dei dati parametrici”, dei “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

La seconda direttiva, individuata dalla Sezione, è quella intesa alla salvaguardia della complessiva sostenibilità sistemica, al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Tanto, per un primo profilo di carattere procedimentale, imponeva una effettiva concertazione fra il Ministero delle imprese e del made in Italy e quello della Giustizia, che però è in specie mancata.

Derivando già da ciò, la sospensione dell’erogazione del parere, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale.

Per l’aspetto contenutistico, la Sezione ha poi notato come la complessa operazione condotta si sia basata su dati aggregati non adeguati e non aggiornati e inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Sicché, la disposta sospensione del parere, si è resa necessaria anche per “consentire all’Amministrazione richiedente di riattivare (anche a mezzo di apposito confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi) l’analisi di contesto e aggiornare (con il necessario supporto tecnico e istruttorio) i dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare”.

 

#parereconsultivo #consigliodistato #art138 #codiceassicurazioni #dannobiologico #dpr

About the Author: Elisa Alessandro

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T.U.N.: il Consiglio di Stato non rende parere e sollecita integrazioni

Published On: 1 March 2024

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, col provvedimento n. 164 del 20.02.2024, ha sospeso l’espressione del parere consultivo di competenza, sulla bozza di d.P.R., approvata dal Governo, avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del risarcimento del danno biologico” ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del “Codice delle Assicurazioni private” (d. lgs. n. 209/2005).

La Sezione Consultiva, in particolare, ha espresso una serie di perplessità sul comportamento dei Ministeri coinvolti e sui contenuti (non propriamente aggiornati).

L’intervento, osserva la Sezione, mira d’un canto a “garantire il diritto delle vittime … a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto” e dall’altro, a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (art.138 co.1), così perseguendo obiettivi che – ancorché concorrenti e tali da prefigurare un necessario e ragionevole bilanciamentonon si collocano, tuttavia, sul medesimo piano”.

Per tale ragione, la direttiva primaria da seguire “è quella che sollecita, in prospettiva essenzialmente vittimologica e solidaristica, la elaborazione di una criteriologia risarcitoria formulata in termini di tendenziale adeguatezza delle poste di dannosia psico-fisico che, eventualmente, morale. E dalla quale deriva l’obbligo di tener conto – in sede regolamentare nella elaborazione e formalizzazione dei dati parametrici”, dei “criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

La seconda direttiva, individuata dalla Sezione, è quella intesa alla salvaguardia della complessiva sostenibilità sistemica, al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Tanto, per un primo profilo di carattere procedimentale, imponeva una effettiva concertazione fra il Ministero delle imprese e del made in Italy e quello della Giustizia, che però è in specie mancata.

Derivando già da ciò, la sospensione dell’erogazione del parere, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale.

Per l’aspetto contenutistico, la Sezione ha poi notato come la complessa operazione condotta si sia basata su dati aggregati non adeguati e non aggiornati e inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Sicché, la disposta sospensione del parere, si è resa necessaria anche per “consentire all’Amministrazione richiedente di riattivare (anche a mezzo di apposito confronto pubblico con i soggetti a vario titolo rappresentativi) l’analisi di contesto e aggiornare (con il necessario supporto tecnico e istruttorio) i dati sottostanti alla articolata elaborazione tabellare”.

 

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