Affidamento “in house” del servizio idrico integrato

Published On: 21 Dicembre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 13.12.2022, nell’accogliere l’appello proposto da un gruppo di operatori economici – assistiti e difesi dagli Avvocati Andrea Scuderi, Guido Bonaventura, Pierfrancesco Alessi, Giuseppe Consoli e Valentina Magnano S. Lio – che avevano contestato in prime cure gli atti mediante i quali l’Assemblea Territoriale Idrica (di Catania) aveva deciso di procedere con l’affidamento “in house” dei servizi idrici integrati d’ambito, ha affermato alcuni importanti princìpi in materia.

Il Giudice Amministrativo d’Appello siciliano, in particolare, ha anzitutto riconosciuto l’immediata impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti mediante i quali l’Ente di Governo dell’Ambito opta, sia pure in via “prodromica”, per l’affidamento “in house” del servizio pubblico (in specie, il servizio idrico integrato), approvando la “relazione” prevista dall’art. 34, comma 20 del DL 179/2012, nonché la legittimazione a ricorrere contro detti atti degli operatori economici del settore che siano interessati all’affidamento del medesimo servizio mediante gara evidenziale” (ovvero secondo gli altri due diversi paradigmi di affidamento e gestione di detto servizio, che sono previsti e ammessi dall’ordinamento eurounitario e ai sensi dell’art. 149 bis del decreto legislativo 152 del 2006: gara per l’affidamento di una concessione di pubblico servizio o “gara unica a doppio oggetto” per la selezione del socio industriale e operativo di una società mista pubblico-privata).

Quindi, sulla scorta di ormai copiosa giurisprudenza, anche costituzionale, ha riaffermato il carattere subalterno della forma di gestione dell’affidamento “in house” e la centralità del procedimento istruttorio e motivazionale “aggravato” che il nostro ordinamento interno oggi prevede.

Infine, ha chiarito come – fermo restando il generale favor normativo per la conservazione dei valori giuridici e degli atti amministrativi, anche mediante convalida, sanatoria o rettifica – non è possibile, né dunque legittimo, emendare “ex post” eventuali vizi della motivazione e dell’istruttoria che afferiscano a potestà discrezionali sottoposte ex lege a “procedimento rafforzato”. Ciò in quanto in tali casi, la carenza della motivazione costituisce un vizio sostanziale della funzione (e non unicamente una insufficienza del discorso giustificativo-formale sotteso al provvedimento finale adottato).

 

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio ( valentinamagnano@mondolegale.it ).

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Affidamento “in house” del servizio idrico integrato

Published On: 21 Dicembre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 13.12.2022, nell’accogliere l’appello proposto da un gruppo di operatori economici – assistiti e difesi dagli Avvocati Andrea Scuderi, Guido Bonaventura, Pierfrancesco Alessi, Giuseppe Consoli e Valentina Magnano S. Lio – che avevano contestato in prime cure gli atti mediante i quali l’Assemblea Territoriale Idrica (di Catania) aveva deciso di procedere con l’affidamento “in house” dei servizi idrici integrati d’ambito, ha affermato alcuni importanti princìpi in materia.

Il Giudice Amministrativo d’Appello siciliano, in particolare, ha anzitutto riconosciuto l’immediata impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti mediante i quali l’Ente di Governo dell’Ambito opta, sia pure in via “prodromica”, per l’affidamento “in house” del servizio pubblico (in specie, il servizio idrico integrato), approvando la “relazione” prevista dall’art. 34, comma 20 del DL 179/2012, nonché la legittimazione a ricorrere contro detti atti degli operatori economici del settore che siano interessati all’affidamento del medesimo servizio mediante gara evidenziale” (ovvero secondo gli altri due diversi paradigmi di affidamento e gestione di detto servizio, che sono previsti e ammessi dall’ordinamento eurounitario e ai sensi dell’art. 149 bis del decreto legislativo 152 del 2006: gara per l’affidamento di una concessione di pubblico servizio o “gara unica a doppio oggetto” per la selezione del socio industriale e operativo di una società mista pubblico-privata).

Quindi, sulla scorta di ormai copiosa giurisprudenza, anche costituzionale, ha riaffermato il carattere subalterno della forma di gestione dell’affidamento “in house” e la centralità del procedimento istruttorio e motivazionale “aggravato” che il nostro ordinamento interno oggi prevede.

Infine, ha chiarito come – fermo restando il generale favor normativo per la conservazione dei valori giuridici e degli atti amministrativi, anche mediante convalida, sanatoria o rettifica – non è possibile, né dunque legittimo, emendare “ex post” eventuali vizi della motivazione e dell’istruttoria che afferiscano a potestà discrezionali sottoposte ex lege a “procedimento rafforzato”. Ciò in quanto in tali casi, la carenza della motivazione costituisce un vizio sostanziale della funzione (e non unicamente una insufficienza del discorso giustificativo-formale sotteso al provvedimento finale adottato).

 

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio ( valentinamagnano@mondolegale.it ).