Conferimento incarichi dirigenziali di altissima professionalità e tutela cautelare

Published On: 27 Aprile 2023

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con ordinanza del 13 aprile 2023, condividendo in pieno la prospettazione del dirigente titolare dell’incarico professionale patrocinato dall’Avvocato Elena Leone, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare proposta da un altro aspirante all’incarico di altissima professionalità.

Il Tribunale del Lavoro, infatti, ha ritenuto che il provvedimento giurisdizionale richiesto in via cautelare ed urgente, ossia per un verso la sospensione degli atti della procedura, non produrrebbe nella sfera giuridica di parte ricorrente l’effetto di una tutela immediata e interinale.

Il Tribunale del Lavoro, inoltre, ha ritenuto inammissibile la domanda cautelare anche con riferimento alla richiesta di parte ricorrente volta al conferimento dell’incarico, poiché comporta l’esercizio di un potere sostitutivo di cui il giudice non è dotato.

Ciò in quanto, come si legge nell’ordinanza, non sussiste un diritto soggettivo all’incarico, ma solo un interesse legittimo di diritto privato, la cui lesione legittima eventualmente una domanda risarcitoria in riferimento alla quale non è ravvisabile l’esigenza di tutela urgente.

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Elena Leone ( elenaleone@mondolegale.it ).

Condividi

Conferimento incarichi dirigenziali di altissima professionalità e tutela cautelare

Published On: 27 Aprile 2023

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con ordinanza del 13 aprile 2023, condividendo in pieno la prospettazione del dirigente titolare dell’incarico professionale patrocinato dall’Avvocato Elena Leone, ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare proposta da un altro aspirante all’incarico di altissima professionalità.

Il Tribunale del Lavoro, infatti, ha ritenuto che il provvedimento giurisdizionale richiesto in via cautelare ed urgente, ossia per un verso la sospensione degli atti della procedura, non produrrebbe nella sfera giuridica di parte ricorrente l’effetto di una tutela immediata e interinale.

Il Tribunale del Lavoro, inoltre, ha ritenuto inammissibile la domanda cautelare anche con riferimento alla richiesta di parte ricorrente volta al conferimento dell’incarico, poiché comporta l’esercizio di un potere sostitutivo di cui il giudice non è dotato.

Ciò in quanto, come si legge nell’ordinanza, non sussiste un diritto soggettivo all’incarico, ma solo un interesse legittimo di diritto privato, la cui lesione legittima eventualmente una domanda risarcitoria in riferimento alla quale non è ravvisabile l’esigenza di tutela urgente.

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Elena Leone ( elenaleone@mondolegale.it ).