“Danno bilaterale” in sede cautelare

Published On: 22 Luglio 2022

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede staccata di Catania, con recente ordinanza del 15.07.2022, accogliendo le tesi sostenute nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Pietro De Luca, Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente contro l’aggiudicazione di una commessa di lavori pubblici, soggetta al particolare regime processuale declinato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e 125 del codice del processo amministrativo.

Ciò riaffermando come, laddove nel contenzioso in materia di appalti pubblici, trovi applicazione tale combinato disposto, l’istanza cautelare vada valutata sulla base del c.d. danno bilaterale, risultando ammissibile e meritevole di accoglimento solo laddove il pregiudizio lamentato dal ricorrente non sia reparabile in sede risarcitoria, e risulti prevalente l’interesse pubblico alla celere prosecuzione delle procedure.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore (  fabriziobelfiore@mondolegale.it ).

 

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“Danno bilaterale” in sede cautelare

Published On: 22 Luglio 2022

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede staccata di Catania, con recente ordinanza del 15.07.2022, accogliendo le tesi sostenute nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Pietro De Luca, Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente contro l’aggiudicazione di una commessa di lavori pubblici, soggetta al particolare regime processuale declinato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e 125 del codice del processo amministrativo.

Ciò riaffermando come, laddove nel contenzioso in materia di appalti pubblici, trovi applicazione tale combinato disposto, l’istanza cautelare vada valutata sulla base del c.d. danno bilaterale, risultando ammissibile e meritevole di accoglimento solo laddove il pregiudizio lamentato dal ricorrente non sia reparabile in sede risarcitoria, e risulti prevalente l’interesse pubblico alla celere prosecuzione delle procedure.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore (  fabriziobelfiore@mondolegale.it ).