Scelte organizzative di parte datoriale pubblica

Published On: 26 Aprile 2023

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con ordinanza del 6 dicembre 2022, sposando la tesi difensiva delle parti resistenti, patrocinate dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone, ha rigettato la domanda cautelare proposta da parte ricorrente avverso alcune determinazioni datoriali organizzative, per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Il Tribunale del Lavoro, in particolare, ha affermato il principio secondo cui da eventuali disfunzioni nel concreto dispiegarsi dell’organizzazione disegnata dalla parte datoriale nell’esercizio delle sue prerogative discrezionali, non può automaticamente desumersi l’esistenza di un diritto soggettivo in capo a parte ricorrente.

Ed ha aggiunto che tali eventuali disfunzioni potrebbero essere segno della violazione dei canoni di buona amministrazione, che tuttavia in via diretta non è sindacabile dal Giudice Ordinario, non riguardando il singolo rapporto di lavoro e i diritti contrattuali e privatistici dallo stesso nascenti in capo al lavoratore bensì posizioni soggettive generalizzate, per lo più di interesse legittimo, eventualmente da tutelarsi con gli idonei mezzi processuali nelle sedi giurisdizionali a ciò deputate.

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Elena Leone ( elenaleone@mondolegale.it ).

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Scelte organizzative di parte datoriale pubblica

Published On: 26 Aprile 2023

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con ordinanza del 6 dicembre 2022, sposando la tesi difensiva delle parti resistenti, patrocinate dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Elena Leone, ha rigettato la domanda cautelare proposta da parte ricorrente avverso alcune determinazioni datoriali organizzative, per l’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Il Tribunale del Lavoro, in particolare, ha affermato il principio secondo cui da eventuali disfunzioni nel concreto dispiegarsi dell’organizzazione disegnata dalla parte datoriale nell’esercizio delle sue prerogative discrezionali, non può automaticamente desumersi l’esistenza di un diritto soggettivo in capo a parte ricorrente.

Ed ha aggiunto che tali eventuali disfunzioni potrebbero essere segno della violazione dei canoni di buona amministrazione, che tuttavia in via diretta non è sindacabile dal Giudice Ordinario, non riguardando il singolo rapporto di lavoro e i diritti contrattuali e privatistici dallo stesso nascenti in capo al lavoratore bensì posizioni soggettive generalizzate, per lo più di interesse legittimo, eventualmente da tutelarsi con gli idonei mezzi processuali nelle sedi giurisdizionali a ciò deputate.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Elena Leone ( elenaleone@mondolegale.it ).