Clausola risolutiva espressa e ripetizione di indebito

Published On: 15 Marzo 2021

Il Tribunale Civile di Catania, con recente decisione del 2 marzo 2021, ha accolto le domande formulate da parte convenuta, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Sciangula, dichiarando risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti e condannando l’attore al pagamento di una cospicua somma a titolo di ripetizione di indebito.
Il Giudice di prime cure – seguendo un orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha avuto modo di precisare che nel caso di specie, la risoluzione opera non come conseguenza automatica dell’inadempimento ma solo a seguito della comunicazione del comodante fatta al comodatario dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, di cui la parte nei cui confronti è stata pattuita, può avvalersene sia in via stragiudiziale che per la prima volta in sede di giudizio.
Secondariamente, ha condannato la parte attrice al pagamento di una somma di denaro in restituzione delle spese sostenute dal convenuto durante l’esecuzione del contratto di comodato, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale poiché trattandosi di pagamento d’indebito oggettivo, opera il termine ordinario decennale.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it).

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Clausola risolutiva espressa e ripetizione di indebito

Published On: 15 Marzo 2021

Il Tribunale Civile di Catania, con recente decisione del 2 marzo 2021, ha accolto le domande formulate da parte convenuta, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Sciangula, dichiarando risolto il contratto di comodato stipulato tra le parti e condannando l’attore al pagamento di una cospicua somma a titolo di ripetizione di indebito.
Il Giudice di prime cure – seguendo un orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha avuto modo di precisare che nel caso di specie, la risoluzione opera non come conseguenza automatica dell’inadempimento ma solo a seguito della comunicazione del comodante fatta al comodatario dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, di cui la parte nei cui confronti è stata pattuita, può avvalersene sia in via stragiudiziale che per la prima volta in sede di giudizio.
Secondariamente, ha condannato la parte attrice al pagamento di una somma di denaro in restituzione delle spese sostenute dal convenuto durante l’esecuzione del contratto di comodato, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale poiché trattandosi di pagamento d’indebito oggettivo, opera il termine ordinario decennale.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it).