Divieto attenuato di commistione tra caratteristiche oggettive dell'offerta e requisiti soggettivi di partecipazione

Published On: 26 Febbraio 2021

Il TAR Sicilia di Palermo, con una recente decisione del 22 febbraio 2021, nel condividere l’impostazione difensiva sostenuta nell’interesse della parte ricorrente dagli Avvocati Andrea Scuderi e Valentina Magnano S. Lio, ha annullato l’aggiudicazione e la lex specialis della procedura negoziata indetta per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio di progettazione, comunicazione e marketing, per violazione del principio di proporzionalità e del divieto di commistione fra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi di partecipazione della impresa concorrente ancora oggi predicabile, sia pure in forma attenuata, per effetto delle previsioni contenute all’art. 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016.
Ciò in quanto la griglia dei punteggi tecnici  prevista dalla lex di gara aveva dato esclusivo rilievo a criteri ed elementi di valutazione delle offerte tecniche (e cioè delle proposte progettuali richieste) di tipo puramente soggettivo e curricolare, desumibili dalla esperienza pregressa maturata dai singoli concorrenti nello svolgimento di analoghe progettazioni.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it ).
 

Condividi

Divieto attenuato di commistione tra caratteristiche oggettive dell'offerta e requisiti soggettivi di partecipazione

Published On: 26 Febbraio 2021

Il TAR Sicilia di Palermo, con una recente decisione del 22 febbraio 2021, nel condividere l’impostazione difensiva sostenuta nell’interesse della parte ricorrente dagli Avvocati Andrea Scuderi e Valentina Magnano S. Lio, ha annullato l’aggiudicazione e la lex specialis della procedura negoziata indetta per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio di progettazione, comunicazione e marketing, per violazione del principio di proporzionalità e del divieto di commistione fra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi di partecipazione della impresa concorrente ancora oggi predicabile, sia pure in forma attenuata, per effetto delle previsioni contenute all’art. 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016.
Ciò in quanto la griglia dei punteggi tecnici  prevista dalla lex di gara aveva dato esclusivo rilievo a criteri ed elementi di valutazione delle offerte tecniche (e cioè delle proposte progettuali richieste) di tipo puramente soggettivo e curricolare, desumibili dalla esperienza pregressa maturata dai singoli concorrenti nello svolgimento di analoghe progettazioni.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio (valentinamagnano@mondolegale.it ).