Esclusione dalla gara per grave illecito professionale

Published On: 22 Ottobre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione pubblicata lo scorso 11.10.2021, sposando la tesi difensiva prospettata, nell’interesse della Amministrazione appellata, dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha affermato alcuni importanti principi in tema di esclusione dalle pubbliche gare per grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 80.5 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016.
Ad avviso del Supremo Consesso, in particolare, in siffatte evenienze viene in rilievo una potestà connotata da discrezionalità sia tecnica che amministrativa, con una conseguente valutazione complessiva della stazione appaltante che può essere incisa solo in presenza di macroscopiche ed evidenti illogicità o incongruenze.
In conseguenza, il Giudice Amministrativo che sia adito al riguardo, laddove ritenga censurabile una simile valutazione discrezionale, ravvisando macroscopici ed evidenti vizi della funzione, deve provvedere al “remand” della materia all’amministrazione in base al principio per cui non gli è consentita una decisione in merito a poteri amministrativi non esercitati (art. 34.2. c.p.a.). E l’amministrazione a sua volta, in caso di “remand”, è tenuta a procedere ad un riesame complessivo dell’intera vicenda, sulla base del principio dello “one shot temperato”.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .
 
 

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Esclusione dalla gara per grave illecito professionale

Published On: 22 Ottobre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione pubblicata lo scorso 11.10.2021, sposando la tesi difensiva prospettata, nell’interesse della Amministrazione appellata, dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha affermato alcuni importanti principi in tema di esclusione dalle pubbliche gare per grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 80.5 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016.
Ad avviso del Supremo Consesso, in particolare, in siffatte evenienze viene in rilievo una potestà connotata da discrezionalità sia tecnica che amministrativa, con una conseguente valutazione complessiva della stazione appaltante che può essere incisa solo in presenza di macroscopiche ed evidenti illogicità o incongruenze.
In conseguenza, il Giudice Amministrativo che sia adito al riguardo, laddove ritenga censurabile una simile valutazione discrezionale, ravvisando macroscopici ed evidenti vizi della funzione, deve provvedere al “remand” della materia all’amministrazione in base al principio per cui non gli è consentita una decisione in merito a poteri amministrativi non esercitati (art. 34.2. c.p.a.). E l’amministrazione a sua volta, in caso di “remand”, è tenuta a procedere ad un riesame complessivo dell’intera vicenda, sulla base del principio dello “one shot temperato”.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .