Malfunzionamento del sistema informatico di ricezione delle domande di partecipazione

Published On: 26 Ottobre 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con la recente decisione dell’11.10.2021, ha accolto il ricorso proposto, col patrocinio degli Avvocati Andrea Scuderi, Andrea Mozzati e Nicolò Medica, dall’operatore escluso da una procedura d’appalto, all’esito della fase di soccorso istruttorio, il quale non aveva potuto inviare la documentazione richiesta tramite la piattaforma telematica utilizzata per la gara, a causa di un suo malfunzionamento, ed aveva a tal fine ritenuto di utilizzare la posta elettronica certificata, senza però firmare digitalmente la relativa “nota di trasmissione“.
In tali evenienze, rammenta il TAR, la Stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del codice dei contratti pubblici, ad assumere tutte le misure necessarie a garantire la corretta e generale partecipazione e la segretezza delle offerte, compresa quella della sospensione delle operazioni di gara sino al ripristino del funzionamento del sistema informatico.
In ogni caso, poi, anche ad ammettere la legittimità di modalità alternative all’utilizzo della piattaforma informatica per la trasmissione della documentazione richiesta, l’esclusione dell’operatore è stata ritenuta viziata dal Tribunale, in quanto la Stazione appaltante non aveva in specie prescritto, a pena d’esclusione, l’invio di una nota di trasmissione firmata digitalmente e soprattutto perchè la trasmissione a mezzo PEC basta a comprovare la paternità della documentazione inviata.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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Malfunzionamento del sistema informatico di ricezione delle domande di partecipazione

Published On: 26 Ottobre 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con la recente decisione dell’11.10.2021, ha accolto il ricorso proposto, col patrocinio degli Avvocati Andrea Scuderi, Andrea Mozzati e Nicolò Medica, dall’operatore escluso da una procedura d’appalto, all’esito della fase di soccorso istruttorio, il quale non aveva potuto inviare la documentazione richiesta tramite la piattaforma telematica utilizzata per la gara, a causa di un suo malfunzionamento, ed aveva a tal fine ritenuto di utilizzare la posta elettronica certificata, senza però firmare digitalmente la relativa “nota di trasmissione“.
In tali evenienze, rammenta il TAR, la Stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del codice dei contratti pubblici, ad assumere tutte le misure necessarie a garantire la corretta e generale partecipazione e la segretezza delle offerte, compresa quella della sospensione delle operazioni di gara sino al ripristino del funzionamento del sistema informatico.
In ogni caso, poi, anche ad ammettere la legittimità di modalità alternative all’utilizzo della piattaforma informatica per la trasmissione della documentazione richiesta, l’esclusione dell’operatore è stata ritenuta viziata dal Tribunale, in quanto la Stazione appaltante non aveva in specie prescritto, a pena d’esclusione, l’invio di una nota di trasmissione firmata digitalmente e soprattutto perchè la trasmissione a mezzo PEC basta a comprovare la paternità della documentazione inviata.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .