Sulla causa di incompatibilità dei progettisti prevista dall'art. 24, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici

Published On: 20 Gennaio 2022

Il Tar Sicilia di Catania, con decisione della Quarta Sezione, del 28.12.2021, nel decidere un articolato contenzioso in materia di appalti, ha affermato alcuni importanti principi in merito alla operatività ed applicabilità della particolare causa di incompatibilità prevista a carico dei “progettisti” dall’art. 24, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
Il TAR etneo, in particolare, sposando le tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino, Andrea Scuderi e Consuelo Basile, dopo aver chiarito che la suddetta disposizione di legge introduce una forma di incompatibilità per conflitto di interessi – sorretta da una presunzione relativa, superabile con prova contraria – ha, per un verso, precisato che la valutazione al riguardo rimessa alla Stazione appaltante costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
Ed inoltre ha chiarito come, ai fini della ricorrenza della causa di incompatibilità in esame, l’attività pregressa svolta dal “progettista” che si candidi ad essere anche “appaltatore” deve essere tale da indurre un effettivo e concreto squilibrio fra i concorrenti, ovvero un qualche vantaggio competitivo speciale. Ciò che non si determina per effetto della semplice ed estrinseca “conoscenza anticipata” del progetto posto in gara e che neanche risulta integrato allorchè il “progettista” abbia in passato fornito un apporto di consulenza alla progettazione (definitiva), consistente nella mera verifica della conformità degli elaborati tecnico progettuali rispetto alle regole vigenti.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).
 
 

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Sulla causa di incompatibilità dei progettisti prevista dall'art. 24, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici

Published On: 20 Gennaio 2022

Il Tar Sicilia di Catania, con decisione della Quarta Sezione, del 28.12.2021, nel decidere un articolato contenzioso in materia di appalti, ha affermato alcuni importanti principi in merito alla operatività ed applicabilità della particolare causa di incompatibilità prevista a carico dei “progettisti” dall’art. 24, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
Il TAR etneo, in particolare, sposando le tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino, Andrea Scuderi e Consuelo Basile, dopo aver chiarito che la suddetta disposizione di legge introduce una forma di incompatibilità per conflitto di interessi – sorretta da una presunzione relativa, superabile con prova contraria – ha, per un verso, precisato che la valutazione al riguardo rimessa alla Stazione appaltante costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
Ed inoltre ha chiarito come, ai fini della ricorrenza della causa di incompatibilità in esame, l’attività pregressa svolta dal “progettista” che si candidi ad essere anche “appaltatore” deve essere tale da indurre un effettivo e concreto squilibrio fra i concorrenti, ovvero un qualche vantaggio competitivo speciale. Ciò che non si determina per effetto della semplice ed estrinseca “conoscenza anticipata” del progetto posto in gara e che neanche risulta integrato allorchè il “progettista” abbia in passato fornito un apporto di consulenza alla progettazione (definitiva), consistente nella mera verifica della conformità degli elaborati tecnico progettuali rispetto alle regole vigenti.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).