Tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici e nei contratti esclusi

Published On: 27 Ottobre 2023

La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi, non solo ai contratti pubblici, ma anche a quelli estranei o esclusi rispetto al Codice dei Contratti e a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

Lo ha chiarito l’ANAC nel parere n. 48 reso, lo scorso 3 ottobre 2023, in riscontro a un quesito sull’applicabilità della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche alle strutture accreditate per l’erogazione di servizi esclusivamente ambulatoriali.

In particolare, l’ANAC ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali […]”, e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati ed effettuati tramite strumenti “idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La ratio di tale legge – rammenta ANAC, anche sulla scorta delle proprie Linee Guida in materia – è quella di “prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare e anticoncorrenziale, non preoccupandosi detta legge della “efficienza della spesa pubblica”, bensì di “stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo a un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Proprio in considerazione della finalità antimafia perseguita, i relativi obblighi di tracciabilità si applicano a tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice Appalti, come pure nel caso di prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento.

#ANAC #tracciabilità #flussifinanziari #contrattiesclusi #accreditamento

About the Author: selenesebeto

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Tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici e nei contratti esclusi

Published On: 27 Ottobre 2023

La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi, non solo ai contratti pubblici, ma anche a quelli estranei o esclusi rispetto al Codice dei Contratti e a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

Lo ha chiarito l’ANAC nel parere n. 48 reso, lo scorso 3 ottobre 2023, in riscontro a un quesito sull’applicabilità della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche alle strutture accreditate per l’erogazione di servizi esclusivamente ambulatoriali.

In particolare, l’ANAC ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali […]”, e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati ed effettuati tramite strumenti “idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La ratio di tale legge – rammenta ANAC, anche sulla scorta delle proprie Linee Guida in materia – è quella di “prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare e anticoncorrenziale, non preoccupandosi detta legge della “efficienza della spesa pubblica”, bensì di “stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo a un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Proprio in considerazione della finalità antimafia perseguita, i relativi obblighi di tracciabilità si applicano a tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice Appalti, come pure nel caso di prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento.

#ANAC #tracciabilità #flussifinanziari #contrattiesclusi #accreditamento

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