Garanzie per le imprese dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza
È stato pubblicato sulla G.U.R.I. numero 27 del 2 febbraio 2024, il Decreto Legge n. 9/2024 , dedicato a “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.
Il Decreto Legge, nel contemplare misure che assicurino la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e tutelare le imprese fornitrici delle grandi imprese che gestiscono tali stabilimenti sottoposti, a loro volta, ad amministrazione straordinaria – introduce interessanti novità.
L’articolo 1 prevede misure per piccole e medie imprese (come definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) che hanno difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese committenti.
Per tali imprese è sancita la concessione della garanzia su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti della committente fino alla misura – a seconda dei casi – dell’80% o del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria.
Requisito necessario per l’accesso al beneficio è l’aver prodotto – negli ultimi due esercizi – oltre il 50% del fatturato nei confronti della committente.
Al successivo articolo 2 è normata la concessione – previa richiesta da parte delle suddette piccole e medie imprese – di un contributo a fondo perduto, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni finanziarie di cui all’articolo 1, da erogare nell’anno corrente.
Ulteriori misure di protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, sono previste all’articolo 3 ove è sancito che i crediti vantati da dette imprese nei confronti delle committenti sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e “… possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all’ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi … strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti …”.
Quanto, infine, alla possibile crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale, l’articolo 4 del Decreto in commento riconosce, per il 2024, un’integrazione al reddito corrisposta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali ex articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, per un periodo non superiore a sei settimane.
Ciò in virtù del “nesso causale” della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che viene individuato “nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente”.
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