Lotta ai ritardi della PA nei pagamenti
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, col parere di funzione consultiva del 10 aprile 2024 numero 4, ha ribadito l’obbligo di legge per le stazioni appalti di procedere al pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni dalla loro emissione.
Risulta quindi illegittima la clausola di gara che prevede il pagamento delle fatture emesse dagli operatori economici nel termine di 120 giorni, in luogo dei 30 giorni fissati col decreto legislativo 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L’ANAC, in particolare, ha ritenuto che una siffatta disciplina di gara debba essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016.
Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Oltre ad avere indicato i termini di legge di riferimento, l’ANAC “ha richiamato la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi”.
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