Disposizioni urgenti in materia di protezione dell’ambiente

Published On: 30 Ottobre 2024Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

In data 17 ottobre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 244, il D.L. numero 153/2024 con cui sono state adottate disposizioni urgenti per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), con l’introduzione di norme per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l’avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante l’adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico, nonché l’adozione di misure indifferibili per l’economia circolare, volte ad assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga foranea di Genova e dei correlati interventi, semplificando i procedimenti di bonifica dei siti inquinati.

L’articolo 1, in particolare, considera prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tengano conto dei criteri affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC e siano rilevanti ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la valorizzazione  delle opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Vengono introdotte, quindi, le modifiche alla fase procedimentale ove il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario.

Se l’istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

Per la gestione della crisi idrica, l’articolo 3 introduce nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente all’articolo 74, comma 1, la lettera i-bis che disciplina il trattamento delle acque affinate ovvero le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria.

L’articolo 6, infine, recante norme urgenti in materia di bonifiche stabilisce che agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. in deroga all’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
  2. i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.

 

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Published On: 30 Ottobre 2024

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L’articolo 1, in particolare, considera prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tengano conto dei criteri affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC e siano rilevanti ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la valorizzazione  delle opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Vengono introdotte, quindi, le modifiche alla fase procedimentale ove il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA.

Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario.

Se l’istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

Per la gestione della crisi idrica, l’articolo 3 introduce nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente all’articolo 74, comma 1, la lettera i-bis che disciplina il trattamento delle acque affinate ovvero le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria.

L’articolo 6, infine, recante norme urgenti in materia di bonifiche stabilisce che agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. in deroga all’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
  2. i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente.

 

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