Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 6 agosto 1967 numero 765 (quale disciplina che, com’è noto, ha introdotto l’obbligo di titolo abilitativo anche per gli immobili ubicati fuori dai centri urbani).
Caso concreto e posizioni contrapposte
Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza di demolizione inerente ad opere edilizie ritenute abusive dall’amministrazione comunale, chiedendone l’annullamento.
Secondo il ricorrente, le opere contestate erano state realizzate ante 1967 e, pertanto, non richiedevano il rilascio di un previo titolo abilitativo.
Secondo l’Amministrazione, al contrario, quelle stesse opere erano d’epoca più recente (come, in effetti, è poi emerso all’esito del relativo giudizio).
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
Il Giudice adito, al fine di dirimere la controversia, ha richiamato in materia il “…principio di vicinanza della prova…”, quale criterio di riparto dell’onere probatorio utile, in specie, al soddisfacimento dell’esigenza di ragionevole certezza sull’epoca di realizzazione delle opere.
E lo ha fatto ricorrendo al costante e più recente orientamento di legittimità della giurisprudenza amministrativa e, in particolare, attraverso il richiamo della recente pronuncia della Sezione Seconda del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2024 numero 858.
Ciò, ribadendo sul punto che “…va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano…”.
Chiarendo ulteriormente che tale onere “…vale non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche – in generale – per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi…”.
E poi chiosando precisamente che “…tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre l’amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno dell’intero suo territorio…”.
Sicché, è del privato l’onere di comprovare l’epoca del manufatto mediante elementi certi e oggettivi (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: aerofotogrammetrie; mappe catastali; ruderi; fondamenta; analisi chimico-fisiche dei materiali).
In conclusione
Il Collegio – avendo riscontrato inequivocabili contraddizioni dal compendio documentale fornito dal ricorrente e avvalorati i rilievi effettuati dal CTU – non ha potuto ritenere che la realizzazione delle opere edilizie contestate al privato fosse anteriore alla “legge ponte del 1967” e, conseguentemente, ha respinto il ricorso e, per l’effetto, convalidato l’ingiunzione comunale demolitoria.