Procedure autonome di approvvigionamento in deroga all’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP

Published On: 14 Novembre 2024

L’art. 1 del D.L. n.95/2012, convertito in L. 135/2012, non esclude che una stazione appaltante possa, legittimamente e validamente, attivare autonome procedure di negoziazione e per l’approvvigionamento di beni e servizi, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, a condizione che ne derivi una maggiore convenienza economica e sempre che una tale scelta – comunque eccezionale – venga adeguatamente motivata.

In tal senso si è da ultimo espressa ANAC, col recente parere in funzione consultiva n.54/2024, da ultimo pubblicato sul sito dell’Autorità.

Analizzando il disposto del richiamato 1 del D.L. n.95/2012 e riferendo i principali approdi in materia della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1937/2018) e della prassi (pareri MIT n. 1857/2023 e n.655/2020), l’Autorità ha rammentato come l’obbligo, ex lege previsto, di aderire alle convenzioni/accordi quadro CONSIP risponde alla fondamentale ratio di “razionalizzare e ridurre la spesa pubblica”.

Detto obbligo, però, non è assoluto, rigido e inderogabile, giacché la stessa disposizione di legge ammette, sia pure a determinate condizioni, la possibilità per la stazione appaltante di attivare autonomi strumenti di negoziazione (cfr. art. 1, comma 1, quarto periodo).

Tale possibilità, rammenta ancora ANAC, anche sulla scorta degli ingegnamenti giurisprudenziali, va comunque ritenuta un’ipotesi “eccezionale” e deve in quanto tale essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale in particolare – anche al fine di non incorrere in illecito disciplinare e/o in responsabilità amministrativa ed erariale – dovrà “dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l’obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza (art. 26, co.3-bis l. 488/1999)”.

#ANAC #CONSIP #ConvenzioniQuadro #Condizionimigliorative

 

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Procedure autonome di approvvigionamento in deroga all’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP

Published On: 14 Novembre 2024

L’art. 1 del D.L. n.95/2012, convertito in L. 135/2012, non esclude che una stazione appaltante possa, legittimamente e validamente, attivare autonome procedure di negoziazione e per l’approvvigionamento di beni e servizi, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, a condizione che ne derivi una maggiore convenienza economica e sempre che una tale scelta – comunque eccezionale – venga adeguatamente motivata.

In tal senso si è da ultimo espressa ANAC, col recente parere in funzione consultiva n.54/2024, da ultimo pubblicato sul sito dell’Autorità.

Analizzando il disposto del richiamato 1 del D.L. n.95/2012 e riferendo i principali approdi in materia della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1937/2018) e della prassi (pareri MIT n. 1857/2023 e n.655/2020), l’Autorità ha rammentato come l’obbligo, ex lege previsto, di aderire alle convenzioni/accordi quadro CONSIP risponde alla fondamentale ratio di “razionalizzare e ridurre la spesa pubblica”.

Detto obbligo, però, non è assoluto, rigido e inderogabile, giacché la stessa disposizione di legge ammette, sia pure a determinate condizioni, la possibilità per la stazione appaltante di attivare autonomi strumenti di negoziazione (cfr. art. 1, comma 1, quarto periodo).

Tale possibilità, rammenta ancora ANAC, anche sulla scorta degli ingegnamenti giurisprudenziali, va comunque ritenuta un’ipotesi “eccezionale” e deve in quanto tale essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale in particolare – anche al fine di non incorrere in illecito disciplinare e/o in responsabilità amministrativa ed erariale – dovrà “dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l’obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza (art. 26, co.3-bis l. 488/1999)”.

#ANAC #CONSIP #ConvenzioniQuadro #Condizionimigliorative

 

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