Revoca dell’aggiudicazione per l’indicazione errata dello stabilimento di produzione

Published On: 2 Dicembre 2024Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il T.A.R. Lazio – Roma, con la recentissima sentenza n.20613 del 20/11/2024, si esprime in materia di procedure ad evidenza pubblica, ritenendo che l’indicazione errata dello stabilimento di produzione non costituisca motivo tale da giustificare la revoca dell’aggiudicazione, qualora l’operatore economico dimostri il mantenimento della certificazione di qualità dei suoi processi produttivi, richiesta dalla lex di gara.

Fatti di causa e motivi di ricorso

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da un operatore economico, aggiudicatario – all’esito d’una procedura di gara retta dal decreto legislativo 50/2016 – d’una fornitura destinata alle Forze Armate, contro il provvedimento mediante il quale la stazione appaltante, nel contesto dei controlli post-aggiudicazione, ha revocato la predetta aggiudicazione e disposto l’escussione della polizza fideiussoria e contro il secondo provvedimento di conferma, seguito dai motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente.

La revoca impugnata era stata, fra l’altro, disposta in ragione della ritenuta inidoneità dei chiarimenti forniti dall’operatore economico sulla certificazione di qualità che la lex di gara prescriveva anche in relazione allo stabilimento di produzione dei beni oggetto della fornitura, posto che quello indicato in offerta, mediante “avvalimento”, era poi risultato non corretto, perché medio tempore dismesso (venendo comunque regolarizzato dall’ente certificatore solo in data successiva all’esperimento della gara).

La ricorrente, pertanto, ha impugnato il provvedimento di revoca con un ricorso fondato su un unico motivo, sostenendo di aver adempiuto in maniera corretta a tutte le richieste documentali avanzate dalla stazione appaltante e in particolare allegando che il diverso stabilimento indicato in sede di controlli era in possesso della prescritta certificazione di qualità dei suoi processi produttivi, da epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le statuizioni del T.A.R. Lazio – Roma

Il Collegio, decidendo nel merito, con la sentenza breve in rassegna, ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente.

Più nel dettaglio, il Collegio ha evidenziato, con riferimento specifico alla asserzione dell’Amministrazione che ha ritenuto inidonei i chiarimenti forniti dalla ricorrente sulla certificazione di qualità, in ordine allo stabilimento di produzione, che l’indicazione errata dello stabilimento non costituisce motivo tale da giustificare la revoca dell’aggiudicazione, a maggior ragione laddove l’operatore economico abbia “…dato comunque dimostrazione, attraverso dichiarazione dell’ente di certificazione di qualità […], che sul nuovo stabilimento (e quindi antecedentemente all’offerta e al termine di partecipazione alla gara secondo il bando) era stata effettuata verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 consentendo alla ditta di mantenere senza soluzione di continuità la certificazione di qualità dei suoi processi produttivi anche dopo il trasferimento della produzione in detto nuovo stabilimento…”.

Pertanto, proprio con riferimento a tale aspetto, il Collegio ha avuto modo di sottolineare che “…apparirebbe difficilmente contestabile un’ipotetica richiesta dell’appaltatore, ove successivamente all’aggiudicazione sopravvenisse l’esigenza, di modificare lo stabilimento della produzione garantendo la continuità del possesso della certificazione di qualità…”, di guisa che “…va ritenuta idonea la giustificazione fornita dalla ricorrente a seguito della richiesta di chiarimento dell’Amministrazione sul punto anche in considerazione dell’immanenza – pure nella pregressa disciplina normativa sugli appalti – del c.d. “principio del risultato” quale primario criterio di orientamento nelle decisioni delle stazioni appaltanti…”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il T.A.R. Lazio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, ha dichiarato “…improcedibile il primo per sopravvenuto difetto di interesse…” e accolto i secondi, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

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Published On: 2 Dicembre 2024

Il T.A.R. Lazio – Roma, con la recentissima sentenza n.20613 del 20/11/2024, si esprime in materia di procedure ad evidenza pubblica, ritenendo che l’indicazione errata dello stabilimento di produzione non costituisca motivo tale da giustificare la revoca dell’aggiudicazione, qualora l’operatore economico dimostri il mantenimento della certificazione di qualità dei suoi processi produttivi, richiesta dalla lex di gara.

Fatti di causa e motivi di ricorso

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da un operatore economico, aggiudicatario – all’esito d’una procedura di gara retta dal decreto legislativo 50/2016 – d’una fornitura destinata alle Forze Armate, contro il provvedimento mediante il quale la stazione appaltante, nel contesto dei controlli post-aggiudicazione, ha revocato la predetta aggiudicazione e disposto l’escussione della polizza fideiussoria e contro il secondo provvedimento di conferma, seguito dai motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente.

La revoca impugnata era stata, fra l’altro, disposta in ragione della ritenuta inidoneità dei chiarimenti forniti dall’operatore economico sulla certificazione di qualità che la lex di gara prescriveva anche in relazione allo stabilimento di produzione dei beni oggetto della fornitura, posto che quello indicato in offerta, mediante “avvalimento”, era poi risultato non corretto, perché medio tempore dismesso (venendo comunque regolarizzato dall’ente certificatore solo in data successiva all’esperimento della gara).

La ricorrente, pertanto, ha impugnato il provvedimento di revoca con un ricorso fondato su un unico motivo, sostenendo di aver adempiuto in maniera corretta a tutte le richieste documentali avanzate dalla stazione appaltante e in particolare allegando che il diverso stabilimento indicato in sede di controlli era in possesso della prescritta certificazione di qualità dei suoi processi produttivi, da epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

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Pertanto, proprio con riferimento a tale aspetto, il Collegio ha avuto modo di sottolineare che “…apparirebbe difficilmente contestabile un’ipotetica richiesta dell’appaltatore, ove successivamente all’aggiudicazione sopravvenisse l’esigenza, di modificare lo stabilimento della produzione garantendo la continuità del possesso della certificazione di qualità…”, di guisa che “…va ritenuta idonea la giustificazione fornita dalla ricorrente a seguito della richiesta di chiarimento dell’Amministrazione sul punto anche in considerazione dell’immanenza – pure nella pregressa disciplina normativa sugli appalti – del c.d. “principio del risultato” quale primario criterio di orientamento nelle decisioni delle stazioni appaltanti…”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il T.A.R. Lazio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, ha dichiarato “…improcedibile il primo per sopravvenuto difetto di interesse…” e accolto i secondi, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

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