Se occorre un titolo edilizio per la realizzazione e l’installazione delle “VePa”

Published On: 10 Dicembre 2024

Il Testo Unico Edilizia, come modificato dalla legge di conversione del decreto “Salva Casa”, ha nuovamente confermato che la chiusura di vetrate panoramiche rientra in quella tipologia d’interventi realizzabili in regime di attività di “edilizia libera”, cioè senza previo ottenimento di alcun titolo edilizio/abilitativo da parte dell’Ente competente.

Attenzione, però, ciò non equivale ad operare ad libitum.

Difatti, anche in relazione alla realizzazione e all’installazione di una VePa, bisogna sempre verificare che l’intervento rispetti in concreto le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e la connessa disciplina edilizia (come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ma anche di tutela dal rischio idrogeologico nonché quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ferma tale compatibilità, è inoltre necessario che la VePa da installare rispetti precise funzioni.

Che serva a proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici, a migliorarne le prestazioni acustiche ed energetiche, a ridurne le dispersioni termiche, ad impermeabilizzarlo parzialmente dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.

E ancora, che abbia determinate caratteristiche.

Che non configuri spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici, in grado di determinare nuova volumetria o di mutare la destinazione d’uso dell’immobile.

Che abbia una tale micro-aerazione da consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.

Che esteticamente riduca talmente al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Tenendo sempre conto del fatto che una VePa può rappresentare una certa tipologia di chiusura di una “veranda”, ma che – proprio per quanto visto sopra – non può coincidere mai con chiusure stabili e permanenti tali da generare un nuovo volume abitabile.

#VePa #SalvaCasa #edilizialibera #titoliabilitativi #verande

About the Author: Rocco Maganuco

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Se occorre un titolo edilizio per la realizzazione e l’installazione delle “VePa”

Published On: 10 Dicembre 2024

Il Testo Unico Edilizia, come modificato dalla legge di conversione del decreto “Salva Casa”, ha nuovamente confermato che la chiusura di vetrate panoramiche rientra in quella tipologia d’interventi realizzabili in regime di attività di “edilizia libera”, cioè senza previo ottenimento di alcun titolo edilizio/abilitativo da parte dell’Ente competente.

Attenzione, però, ciò non equivale ad operare ad libitum.

Difatti, anche in relazione alla realizzazione e all’installazione di una VePa, bisogna sempre verificare che l’intervento rispetti in concreto le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e la connessa disciplina edilizia (come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ma anche di tutela dal rischio idrogeologico nonché quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ferma tale compatibilità, è inoltre necessario che la VePa da installare rispetti precise funzioni.

Che serva a proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici, a migliorarne le prestazioni acustiche ed energetiche, a ridurne le dispersioni termiche, ad impermeabilizzarlo parzialmente dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.

E ancora, che abbia determinate caratteristiche.

Che non configuri spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici, in grado di determinare nuova volumetria o di mutare la destinazione d’uso dell’immobile.

Che abbia una tale micro-aerazione da consentire la circolazione di un costante flusso di arieggiamento, a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.

Che esteticamente riduca talmente al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Tenendo sempre conto del fatto che una VePa può rappresentare una certa tipologia di chiusura di una “veranda”, ma che – proprio per quanto visto sopra – non può coincidere mai con chiusure stabili e permanenti tali da generare un nuovo volume abitabile.

#VePa #SalvaCasa #edilizialibera #titoliabilitativi #verande

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