Tettoia o pergotenda: serve il permesso di costruire?

Published On: 14 Giugno 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 maggio 2018 numero 2715, si è pronunciato sulla legittimità di un ordine di rimozione di una copertura installata su una terrazza e sorretta da una struttura principale in legno.
Il Supremo Consesso ha chiarito che la cd. pergotenda (da ultimo, peraltro, ricompresa al n.50 del Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, pubblicato sulla GURI del 7 aprile 2018 n. 81) rientra tra le opere realizzabili senza alcun titolo edilizio in quanto caratterizzata da una struttura più leggera rispetto alla tettoia, la quale – seppur generalmente si fa rientrare nel novero degli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art. 6 lettera e-quinquies del DPR 380/2001, che non necessitano di alcun titolo abilitativo – richiede il permesso di costruire allorquando difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero modifichi la sagoma dell’edificio.
Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione ha dunque l’onere di motivare l’ordine di rimozione in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali può parlarsi di copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
 

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About the Author: Chiara Sagone

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Tettoia o pergotenda: serve il permesso di costruire?

Published On: 14 Giugno 2018

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 maggio 2018 numero 2715, si è pronunciato sulla legittimità di un ordine di rimozione di una copertura installata su una terrazza e sorretta da una struttura principale in legno.
Il Supremo Consesso ha chiarito che la cd. pergotenda (da ultimo, peraltro, ricompresa al n.50 del Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, pubblicato sulla GURI del 7 aprile 2018 n. 81) rientra tra le opere realizzabili senza alcun titolo edilizio in quanto caratterizzata da una struttura più leggera rispetto alla tettoia, la quale – seppur generalmente si fa rientrare nel novero degli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art. 6 lettera e-quinquies del DPR 380/2001, che non necessitano di alcun titolo abilitativo – richiede il permesso di costruire allorquando difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero modifichi la sagoma dell’edificio.
Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione ha dunque l’onere di motivare l’ordine di rimozione in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali può parlarsi di copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
 

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