Vincolo del prezzo di cessione gravante sugli immobili in edilizia residenziale convenzionata e procedura di affrancazione

Published On: 20 Luglio 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Varie

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con la sentenza del 16 luglio 2018 numero 7902 – sotto l’egida del pregresso orientamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 18135/2015 – ha precisato che l’affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione di unità abitative realizzate in edilizia residenziale convenzionata, non avviene automaticamente per effetto della prima cessione del bene dall’amministrazione al privato fruitore dell’immobile medesimo.
Ed anzi, in assenza di una convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), il vincolo del prezzo gravante sul bene seguirà quest’ultimo nei successivi passaggi di proprietà che si dovessero verificare dal primo utilizzatore ai successivi soggetti privati, essendo tale vincolo di prezzo  qualificabile come un onere reale, con naturale efficacia indefinita.
L’obbligo di affrancazione ricadente sull’amministrazione  – che ne garantirebbe la vendita ad un prezzo di mercato libero – potrà pertanto essere assolto solo una volta che si siano verificati tre fondamentali presupposti, ovvero: 1) il decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; 2) la richiesta del singolo proprietario; 3) la determinazione della percentuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri legali da parte del Comune.
Una volta che l’Amministrazione abbia determinato il corrispettivo dell’immobile comunicandolo all’interessato, questi dovrà accettare la proposta formulata nel termine massimo di dieci giorni.
Alla eventuale risposta positiva del privato interessato, seguirà la determinazione dirigenziale di accertamento e di autorizzazione alla stipula della convenzione integrativa per l’eliminazione del vincolo del prezzo e la determinazione dell’ammontare del pagamento dovuto quale corrispettivo dell’affrancazione.
La stipula dell’atto pubblico di rimozione dei vincoli seguirà invece al versamento dell’importo pattuito, con annessa trascrizione nei pubblici registri.

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Vincolo del prezzo di cessione gravante sugli immobili in edilizia residenziale convenzionata e procedura di affrancazione

Published On: 20 Luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con la sentenza del 16 luglio 2018 numero 7902 – sotto l’egida del pregresso orientamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 18135/2015 – ha precisato che l’affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione di unità abitative realizzate in edilizia residenziale convenzionata, non avviene automaticamente per effetto della prima cessione del bene dall’amministrazione al privato fruitore dell’immobile medesimo.
Ed anzi, in assenza di una convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), il vincolo del prezzo gravante sul bene seguirà quest’ultimo nei successivi passaggi di proprietà che si dovessero verificare dal primo utilizzatore ai successivi soggetti privati, essendo tale vincolo di prezzo  qualificabile come un onere reale, con naturale efficacia indefinita.
L’obbligo di affrancazione ricadente sull’amministrazione  – che ne garantirebbe la vendita ad un prezzo di mercato libero – potrà pertanto essere assolto solo una volta che si siano verificati tre fondamentali presupposti, ovvero: 1) il decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; 2) la richiesta del singolo proprietario; 3) la determinazione della percentuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri legali da parte del Comune.
Una volta che l’Amministrazione abbia determinato il corrispettivo dell’immobile comunicandolo all’interessato, questi dovrà accettare la proposta formulata nel termine massimo di dieci giorni.
Alla eventuale risposta positiva del privato interessato, seguirà la determinazione dirigenziale di accertamento e di autorizzazione alla stipula della convenzione integrativa per l’eliminazione del vincolo del prezzo e la determinazione dell’ammontare del pagamento dovuto quale corrispettivo dell’affrancazione.
La stipula dell’atto pubblico di rimozione dei vincoli seguirà invece al versamento dell’importo pattuito, con annessa trascrizione nei pubblici registri.

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