Garanzie partecipative in caso di revoca di concessione di pubblico servizio

Il TAR Campania di Napoli, con la decisione del 12 luglio 2018 n.4652, ha affermato la legittimità dell’atto di revoca di una concessione di pubblico servizio, per inadempimento della concessionaria, non preceduto da una “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c. (ritenendo sufficiente l’invio di una comunicazione di avvio del procedimento “risolutorio”, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241/1990).
I Giudici partenopei, in particolare, dopo aver ritenuto che la controversia instaurata rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133 co. 1 lett. c) CPA – avendo l’atto impugnato natura autoritativa ed incidendo lo stesso sull’interesse pubblico perseguito e su profili afferenti l’esercizio della funzione amministrativa  (cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 04 marzo 2015, n. 404; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5173; Cassazione civile, Sez. Un., 30 marzo 2018, n. 8035) – hanno respinto la tesi prospettata in giudizio dalla concessionaria ricorrente, ad avviso della quale – in ossequio alle “garanzie partecipative” di cui all’art. 163 del decreto legislativo n.163/2006 ed a quanto previsto dalla stessa convenzione accessiva al rapporto concessorio – l’Amministrazione concedente, prima di adottare l’impugnata revoca, avrebbe dovuto preventivamente inoltrarle una vera e propria “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c.
Ad avviso del Tribunale Amministrativo napoletano, infatti, la clausola convenzionale richiamata dalla concessionaria ricorrente, non poteva essere in realtà intesa nel senso da essa prospettato, posto che “..anche a prescindere dall’espresso richiamo alla “revoca” che, in linea con la prospettiva sopra riportata, presenta “caratteristiche peculiari rispetto alla figura del recesso anticipato nei contratti di durata, legate al potere eccezionalmente riconosciuto alla pubblica amministrazione di intervenire dall’esterno nel rapporto concessorio (anche in assenza di apposita clausola convenzionale)” (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5091)..”, detta clausola “…non richiama la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2016, n. 15070; Cass. civ., sez. III, 08 novembre 2007, n. 23315, istituto come tale distinto dalla “messa in mora” ex art. 1219 c.c. la quale presuppone la non definitività dell’inadempimento), ma onera il concedente ad intimare formalmente il concessionario resosi inadempiente, mediante una specifica modalità di comunicazione, prima di procedere alla “revoca” della concessione…”.
Per altro e correlato verso, poi, il Tribunale Amministrativo napoletano, ha ritenuto che  “…tenuto conto della natura pubblicistica del potere di risoluzione esercitato, e in ragione del principio del raggiungimento dello scopo..”, le “garanzie partecipative” invocate da parte ricorrente fossero state nello specifico “..ampiamente rispettate…”,  stante l’invio da parte dell’Amministrazione concedente, di una apposita e preventiva “comunicazione di avvio del procedimento risolutorio ex art. 7 L. 241/90, … la quale ha dato luogo una effettiva interlocuzione procedimentale, avendo la concessionaria analiticamente controdedotto in merito alle singole contestazioni…”.

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Garanzie partecipative in caso di revoca di concessione di pubblico servizio

Published On: 21 Luglio 2018

Il TAR Campania di Napoli, con la decisione del 12 luglio 2018 n.4652, ha affermato la legittimità dell’atto di revoca di una concessione di pubblico servizio, per inadempimento della concessionaria, non preceduto da una “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c. (ritenendo sufficiente l’invio di una comunicazione di avvio del procedimento “risolutorio”, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241/1990).
I Giudici partenopei, in particolare, dopo aver ritenuto che la controversia instaurata rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133 co. 1 lett. c) CPA – avendo l’atto impugnato natura autoritativa ed incidendo lo stesso sull’interesse pubblico perseguito e su profili afferenti l’esercizio della funzione amministrativa  (cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 04 marzo 2015, n. 404; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5173; Cassazione civile, Sez. Un., 30 marzo 2018, n. 8035) – hanno respinto la tesi prospettata in giudizio dalla concessionaria ricorrente, ad avviso della quale – in ossequio alle “garanzie partecipative” di cui all’art. 163 del decreto legislativo n.163/2006 ed a quanto previsto dalla stessa convenzione accessiva al rapporto concessorio – l’Amministrazione concedente, prima di adottare l’impugnata revoca, avrebbe dovuto preventivamente inoltrarle una vera e propria “diffida ad adempiere” ex art. 1454 c.c.
Ad avviso del Tribunale Amministrativo napoletano, infatti, la clausola convenzionale richiamata dalla concessionaria ricorrente, non poteva essere in realtà intesa nel senso da essa prospettato, posto che “..anche a prescindere dall’espresso richiamo alla “revoca” che, in linea con la prospettiva sopra riportata, presenta “caratteristiche peculiari rispetto alla figura del recesso anticipato nei contratti di durata, legate al potere eccezionalmente riconosciuto alla pubblica amministrazione di intervenire dall’esterno nel rapporto concessorio (anche in assenza di apposita clausola convenzionale)” (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5091)..”, detta clausola “…non richiama la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2016, n. 15070; Cass. civ., sez. III, 08 novembre 2007, n. 23315, istituto come tale distinto dalla “messa in mora” ex art. 1219 c.c. la quale presuppone la non definitività dell’inadempimento), ma onera il concedente ad intimare formalmente il concessionario resosi inadempiente, mediante una specifica modalità di comunicazione, prima di procedere alla “revoca” della concessione…”.
Per altro e correlato verso, poi, il Tribunale Amministrativo napoletano, ha ritenuto che  “…tenuto conto della natura pubblicistica del potere di risoluzione esercitato, e in ragione del principio del raggiungimento dello scopo..”, le “garanzie partecipative” invocate da parte ricorrente fossero state nello specifico “..ampiamente rispettate…”,  stante l’invio da parte dell’Amministrazione concedente, di una apposita e preventiva “comunicazione di avvio del procedimento risolutorio ex art. 7 L. 241/90, … la quale ha dato luogo una effettiva interlocuzione procedimentale, avendo la concessionaria analiticamente controdedotto in merito alle singole contestazioni…”.

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