Chiusura di attività commerciale per mancanza del certificato di agibilità

Published On: 25 Luglio 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Varie

E’ legittimo il provvedimento di un Comune che disponga la chiusura di una attività commerciale per mancanza del certificato di agibilità dei locali presso i quali l’attività è svolta.
Così si è espresso il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la sentenza in commento pubblicata il 4 luglio 2018 col numero 4448, la quale – seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale – ha ritenuto che ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale occorra tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere.
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale sarebbe quindi legato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere. Inoltre sotto il profilo generale, al presupposto del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (oggetto della specifica funzione del titolo edilizio) si aggiunge quello del rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti che il certificato di agibilità aveva la funzione di attestare (art. 24 del DPR 380/2001).
Tale conclusione trova, del resto, riscontro nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato, nella parte rimasta in vigore dopo le modifiche e le abrogazioni apportate con il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso.
Sicché, in tale ipotesi l’Amministrazione, ha il potere-dovere  di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali sia stata accertata  la mancanza del certificato di agibilità, mediante l’adozione di un provvedimento che assume natura doverosa e vincolata.
 

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Chiusura di attività commerciale per mancanza del certificato di agibilità

Published On: 25 Luglio 2018

E’ legittimo il provvedimento di un Comune che disponga la chiusura di una attività commerciale per mancanza del certificato di agibilità dei locali presso i quali l’attività è svolta.
Così si è espresso il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la sentenza in commento pubblicata il 4 luglio 2018 col numero 4448, la quale – seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale – ha ritenuto che ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale occorra tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere.
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale sarebbe quindi legato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere. Inoltre sotto il profilo generale, al presupposto del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (oggetto della specifica funzione del titolo edilizio) si aggiunge quello del rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti che il certificato di agibilità aveva la funzione di attestare (art. 24 del DPR 380/2001).
Tale conclusione trova, del resto, riscontro nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato, nella parte rimasta in vigore dopo le modifiche e le abrogazioni apportate con il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso.
Sicché, in tale ipotesi l’Amministrazione, ha il potere-dovere  di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali sia stata accertata  la mancanza del certificato di agibilità, mediante l’adozione di un provvedimento che assume natura doverosa e vincolata.
 

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