Istituzione di nuove sedi farmaceutiche

Published On: 30 Luglio 2018Categories: Pubblica Amministrazione, Varie

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza numero 443 del 25 luglio 2018, ha statuito che la scelta di istituire nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 della legge 24 marzo 2012 n.27 – oltre a rispondere all’esigenza di garantire un’equa distribuzione del servizio sul territorio ai fini di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica – è strettamente legata alla discrezionalità amministrativa, in coerenza con la specificità di ogni singola realtà territoriale e in ponderazione dei molteplici interessi attinenti alla popolazione.
Il Giudice Amministrativo d’Appello, in particolare, ha chiarito la “ratio” dell’art. 11 citato, precisando che “..lo scopo della previsione normativa di cui alla L. n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la loro sopravvivenza, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire meglio adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5446 del 2017).
In riferimento alla natura dei poteri esercitati dall’Amministrazione comunale, poi, il CGA ha ribadito che “…le scelte spettanti al Comune in subiecta materia sono permeate da discrezionalità, venendo in rilievo molteplici e non sempre convergenti interessi, di cui compete all’Amministrazione l’attenta ponderazione e conciliazione, in coerenza con la specificità di ogni singola realtà territoriale e con le esigenze che essa esprime” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 473 del 2018); e che, in questi casi, “..in presenza di discrezionalità amministrativa – e non tecnica – il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli..” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2539 del 2017).
Con l’avvertenza che “Se è vero ..che la Giunta comunale gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche e che le pertinenti decisioni possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 749), è anche vero che le relative scelte localizzative devono, in ogni caso, fondarsi sulle più complete ed aggiornate acquisizioni istruttorie in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale”.
La garanzia di “una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”, per come prevista dall’art. 11, comma 1, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), esige, invero, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate in ossequio ai nuovi parametri stabiliti dalla suddetta disposizione, sulla base di informazioni esaurienti ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione.
In conclusione, “..in difetto dell’acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l’interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorché connotate dall’ampia discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione..” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2827 del 2016).

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Istituzione di nuove sedi farmaceutiche

Published On: 30 Luglio 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza numero 443 del 25 luglio 2018, ha statuito che la scelta di istituire nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 della legge 24 marzo 2012 n.27 – oltre a rispondere all’esigenza di garantire un’equa distribuzione del servizio sul territorio ai fini di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica – è strettamente legata alla discrezionalità amministrativa, in coerenza con la specificità di ogni singola realtà territoriale e in ponderazione dei molteplici interessi attinenti alla popolazione.
Il Giudice Amministrativo d’Appello, in particolare, ha chiarito la “ratio” dell’art. 11 citato, precisando che “..lo scopo della previsione normativa di cui alla L. n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la loro sopravvivenza, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire meglio adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5446 del 2017).
In riferimento alla natura dei poteri esercitati dall’Amministrazione comunale, poi, il CGA ha ribadito che “…le scelte spettanti al Comune in subiecta materia sono permeate da discrezionalità, venendo in rilievo molteplici e non sempre convergenti interessi, di cui compete all’Amministrazione l’attenta ponderazione e conciliazione, in coerenza con la specificità di ogni singola realtà territoriale e con le esigenze che essa esprime” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 473 del 2018); e che, in questi casi, “..in presenza di discrezionalità amministrativa – e non tecnica – il sindacato del giudice amministrativo è di tipo estrinseco e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli..” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2539 del 2017).
Con l’avvertenza che “Se è vero ..che la Giunta comunale gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche e che le pertinenti decisioni possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 749), è anche vero che le relative scelte localizzative devono, in ogni caso, fondarsi sulle più complete ed aggiornate acquisizioni istruttorie in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale”.
La garanzia di “una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”, per come prevista dall’art. 11, comma 1, d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), esige, invero, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate in ossequio ai nuovi parametri stabiliti dalla suddetta disposizione, sulla base di informazioni esaurienti ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione.
In conclusione, “..in difetto dell’acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l’interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorché connotate dall’ampia discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione..” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2827 del 2016).

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