Cessione di cubatura e requisiti di ammissibilità

Published On: 13 Novembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la decisione del 2 ottobre 2018 numero 5737, chiarisce quali sono i limiti di ammissibilità della cessione di cubatura, precisando che essa richiede non solo l’omogeneità d’area territoriale ma anche – e a differenza di come invece ritenuto da parte ricorrente nel caso esaminato – la contiguità dei fondi interessati dalla medesima cessione di cubatura.
La giurisprudenza ha invero ritenuto necessaria, se non una contiguità sul piano meramente fisico, comunque una significativa vicinanza tra i fondi interessati, chiarendo in concreto che ai fini della cessione di cubatura debba ritenersi eccessiva, con conseguente non idoneità ed inattuabilità della cessione medesima, una distanza di oltre 300 metri (cfr. C.d.S., sez. VI, 14 aprile 2016, n. 1515).
Con specifico riferimento al caso di specie, l’atto di asservimento all’area interessata dall’intervento in sanatoria di alcuni fondi limitrofi ad identica destinazione urbanistica, operato da parte ricorrente ai fini della cessione di cubatura, si è rivelato essere assolutamente privo di rilevanza; stante l’inattuabilità della cessione di cubatura a causa della distanza di qualche chilometro tra i fondi in questione e ciò a prescindere dal loro inserimento nel medesimo contesto territoriale.
Nel rigettare il ricorso, il Collegio non ha esaminato le ulteriori doglianze avverso l’atto impugnato, ritenendo che la motivazione addotta dall’amministrazione sotto questo primo e dirimente profilo fosse di per sé sola idonea a far venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento medesimo.
Tanto in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui quando una determinazione amministrativa si fonda su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso sfugga all’annullamento (ex multis, cfr. C.d.S., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1373; sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1081 sez. VI, 29 marzo 2011 , n. 1897).

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Cessione di cubatura e requisiti di ammissibilità

Published On: 13 Novembre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la decisione del 2 ottobre 2018 numero 5737, chiarisce quali sono i limiti di ammissibilità della cessione di cubatura, precisando che essa richiede non solo l’omogeneità d’area territoriale ma anche – e a differenza di come invece ritenuto da parte ricorrente nel caso esaminato – la contiguità dei fondi interessati dalla medesima cessione di cubatura.
La giurisprudenza ha invero ritenuto necessaria, se non una contiguità sul piano meramente fisico, comunque una significativa vicinanza tra i fondi interessati, chiarendo in concreto che ai fini della cessione di cubatura debba ritenersi eccessiva, con conseguente non idoneità ed inattuabilità della cessione medesima, una distanza di oltre 300 metri (cfr. C.d.S., sez. VI, 14 aprile 2016, n. 1515).
Con specifico riferimento al caso di specie, l’atto di asservimento all’area interessata dall’intervento in sanatoria di alcuni fondi limitrofi ad identica destinazione urbanistica, operato da parte ricorrente ai fini della cessione di cubatura, si è rivelato essere assolutamente privo di rilevanza; stante l’inattuabilità della cessione di cubatura a causa della distanza di qualche chilometro tra i fondi in questione e ciò a prescindere dal loro inserimento nel medesimo contesto territoriale.
Nel rigettare il ricorso, il Collegio non ha esaminato le ulteriori doglianze avverso l’atto impugnato, ritenendo che la motivazione addotta dall’amministrazione sotto questo primo e dirimente profilo fosse di per sé sola idonea a far venir meno l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento medesimo.
Tanto in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui quando una determinazione amministrativa si fonda su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso sfugga all’annullamento (ex multis, cfr. C.d.S., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1373; sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1081 sez. VI, 29 marzo 2011 , n. 1897).

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