Reinserimento nelle GAE

La Sezione Terza bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, con la decisione del 15 gennaio 2019 n. 555 ha dichiarato la illegittimità delle disposizioni ministeriali relative all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui, pur prevedendo l’inclusione a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2016, non contemplano la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime.

E ciò, richiamandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per il quale <<non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).

La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione» ‒, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria>> (sentt. 402172018, 3703/2018, 362272018, 3621/18).

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Reinserimento nelle GAE

Published On: 15 Gennaio 2019

La Sezione Terza bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, con la decisione del 15 gennaio 2019 n. 555 ha dichiarato la illegittimità delle disposizioni ministeriali relative all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui, pur prevedendo l’inclusione a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l’8 luglio 2016, non contemplano la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime.

E ciò, richiamandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per il quale <<non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).

La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 ‒ secondo cui: «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione» ‒, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l’art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all’atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all’inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un’occupazione, ancorché precaria>> (sentt. 402172018, 3703/2018, 362272018, 3621/18).

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