Legge Pinto e giudizio amministrativo: la Consulta "boccia" l'istanza di prelievo
Con la sentenza numero 34 del 6 marzo 2019, la Corte Costituzionale ha eliminato l’istanza di prelievo quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi amministrativi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 89 del 2001 (cd. “Legge Pinto“).
In particolare la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Pinto nella parte in cui ha previsto che la presentazione dell’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi sia considerata quale “rimedio preventivo” obbligatorio da presentarsi “..almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis..” (e, cioè, tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado), al fine di poter poi proporre la domanda indennitaria.
La norma censurata, è in particolare quella contenuta al comma 2 dell’articolo 54 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 113/2008 (richiamato dal comma 2-ter dell’articolo 6 della legge Pinto) secondo cui “..la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (n.d.r. l’istanza di prelievo) nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’articolo 4, comma 1-ter, lettera b)…”.
Tale norma invero – nell’imporre alle parti l’onere di depositare l’istanza di prelievo, pena l’inammissibilità della domanda di equo indennizzo – viola irrimediabilmente gli articoli 6 e 13 della CEDU nonché l’articolo 117 della Carta Costituzionale in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (vedi CEDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia e CEDU, sentenza 2 giugno 2009, Daddi contro Italia).
Al contrario, il deposito di un’istanza di prelievo costituisce “…una mera facoltà del ricorrente..” (l’articolo 71 del codice del processo amministrativo infatti, prevede che la parte “possa” e non debba segnalare al Giudice l’urgenza del ricorso) con effetto “..puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio)…”.
Sicché, la proposizione dell’istanza di prelievo si risolve in un adempimento formale la cui violazione non può essere sanzionata con l’improponibilità della domanda di indennizzo, non essendo ciò in sintonia “..né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo, né con quello risarcitorio per il caso di sua eccessiva durata..”.
La Consulta inoltre precisa che l’omissione di un simile adempimento potrebbe costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso e quindi assumere rilievo ai fini di una diversa quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89/2001, ma non può viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, garantita dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma della Costituzione.