Risarcimento dei danni da mancata custodia

Published On: 30 Novembre 2020Categories: Responsabilità civile, amministrativa e contabile, Varie

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte con la decisione del 20 novembre 2020, ha affermato che, in materia di danni da mancata custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non implica il caso fortuito ai fini dell’esonero di responsabilità del custode ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, influendo tale condotta solo sull’effettiva quantificazione del danno. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte, ha riguardato la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate da un cittadino a seguito della caduta in una buca di un vialetto del cimitero comunale. Secondo i Giudici di legittimità, non è possibile escludere la responsabilità del Comune solo perché la vittima ha tenuto un comportamento colposo, essendo necessario che il custode dimostri anche di aver adottato “… tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa …”.
Nel caso concreto dunque, non può affermarsi che la buca stradale sia un elemento “… imprevedibile e imprevenibile …” tale da considerare la condotta colposa della vittima unico elemento determinante dell’evento dannoso, in quanto il Comune avrebbe potuto certamente rimuovere la buca o, quantomeno, segnalarla adeguatamente visto che – notoriamente – questa può certamente provocare la caduta di un passante.

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Risarcimento dei danni da mancata custodia

Published On: 30 Novembre 2020

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte con la decisione del 20 novembre 2020, ha affermato che, in materia di danni da mancata custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non implica il caso fortuito ai fini dell’esonero di responsabilità del custode ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, influendo tale condotta solo sull’effettiva quantificazione del danno. La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte, ha riguardato la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate da un cittadino a seguito della caduta in una buca di un vialetto del cimitero comunale. Secondo i Giudici di legittimità, non è possibile escludere la responsabilità del Comune solo perché la vittima ha tenuto un comportamento colposo, essendo necessario che il custode dimostri anche di aver adottato “… tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa …”.
Nel caso concreto dunque, non può affermarsi che la buca stradale sia un elemento “… imprevedibile e imprevenibile …” tale da considerare la condotta colposa della vittima unico elemento determinante dell’evento dannoso, in quanto il Comune avrebbe potuto certamente rimuovere la buca o, quantomeno, segnalarla adeguatamente visto che – notoriamente – questa può certamente provocare la caduta di un passante.

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