Distanze legali tra costruzioni

Published On: 2 Dicembre 2020Categories: Diritto civile, Varie

Con ordinanza del 24 novembre 2020, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alle distanze legali tra costruzioni ed in particolare nel caso affrontato, sulla richiesta di arretramento di un immobile sino alla distanza di 8 metri dal muro di costruzione che divideva le due proprietà.
In primo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, l’esenzione del rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall’articolo 878 del codice civile può applicarsi “… sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo…”.
Secondariamente tenendo conto dell’esistenza di un nuovo regolamento locale che ha mutato in melius la precedente disciplina, ha affermato “…l’inammissibilità dell’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi “medio tempore”, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina…”.

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Distanze legali tra costruzioni

Published On: 2 Dicembre 2020

Con ordinanza del 24 novembre 2020, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alle distanze legali tra costruzioni ed in particolare nel caso affrontato, sulla richiesta di arretramento di un immobile sino alla distanza di 8 metri dal muro di costruzione che divideva le due proprietà.
In primo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, l’esenzione del rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall’articolo 878 del codice civile può applicarsi “… sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo…”.
Secondariamente tenendo conto dell’esistenza di un nuovo regolamento locale che ha mutato in melius la precedente disciplina, ha affermato “…l’inammissibilità dell’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi “medio tempore”, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina…”.

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