Mancato o ritardato pagamento degli oneri per la concessione edilizia

Published On: 13 Aprile 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Tutele

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 01.04.2021 n. 283, ha riaffermato un importante principio a tutela del privato, avuto riguardo al regime di applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 50, lettera c) della legge regionale siciliana n.71/78, per il caso di mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione edilizia da parte del privato.

Tale disposizione – corrispondente all’art. 3 della legge n. 47/1985 (abrogato e riassorbito, a decorrere dalla sua entrata in vigore, dal Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001 – v. art. 42) e da ultimo abrogata dalla legge urbanistica n. 19/2020 (v. art. 55) – prevedeva in particolare, per tali evenienze, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Il Supremo Consesso – dando seguito ad un proprio precedente orientamento (si vedano le sentenze CGARS n. 557/2011 e nn. da 355 a 357 del 2020) ed accolto anche dalla giurisprudenza siciliana di primo grado (si veda, fra le tante: Tar Catania, n. 1054/2019) – ha ribadito come l’aumento (nella misura di un terzo) prevista dalla lettera c), per il caso in cui il ritardo nel pagamento del contributo si protragga per più di 60 giorni dalla scadenza del termine, assorbe qualsiasi ulteriore conseguenza negativa e pregiudizievole per il privato stesso e risulta non cumulabile con altre penalità né con l’addebito di interessi legali per il caso di ritardo ulteriore nell’adempimento.

Ciò in quanto tale aumento costituisce una “penale di tipo pubblicistico”, “..i cui contenuti prestazionali, nel rispetto dei principi di matrice costituzionale, sono fissati dalla legge stessa e pertanto, a tutela del soggetto inciso, sono assorbenti e non ammettono deroghe in senso aggiuntivo, anche se relativamente alla mera corresponsione di interessi corrispettivi connessi alla liquidità ed esigibilità del credito..”  (così come peraltro avviene in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, “intervenute le quali, la sanzione irrogata non produce interessi”).

Il Comune non può pertanto legittimamente pretendere dal privato che abbia tardato nel pagamento del contributo per oltre 60 giorni, la corresponsione – in aggiunta alla sanzione amministrativa contemplata dalla citata lettera c), nella misura ivi indicata – degli ulteriori interessi legali.

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Mancato o ritardato pagamento degli oneri per la concessione edilizia

Published On: 13 Aprile 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 01.04.2021 n. 283, ha riaffermato un importante principio a tutela del privato, avuto riguardo al regime di applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 50, lettera c) della legge regionale siciliana n.71/78, per il caso di mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione edilizia da parte del privato.

Tale disposizione – corrispondente all’art. 3 della legge n. 47/1985 (abrogato e riassorbito, a decorrere dalla sua entrata in vigore, dal Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001 – v. art. 42) e da ultimo abrogata dalla legge urbanistica n. 19/2020 (v. art. 55) – prevedeva in particolare, per tali evenienze, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Il Supremo Consesso – dando seguito ad un proprio precedente orientamento (si vedano le sentenze CGARS n. 557/2011 e nn. da 355 a 357 del 2020) ed accolto anche dalla giurisprudenza siciliana di primo grado (si veda, fra le tante: Tar Catania, n. 1054/2019) – ha ribadito come l’aumento (nella misura di un terzo) prevista dalla lettera c), per il caso in cui il ritardo nel pagamento del contributo si protragga per più di 60 giorni dalla scadenza del termine, assorbe qualsiasi ulteriore conseguenza negativa e pregiudizievole per il privato stesso e risulta non cumulabile con altre penalità né con l’addebito di interessi legali per il caso di ritardo ulteriore nell’adempimento.

Ciò in quanto tale aumento costituisce una “penale di tipo pubblicistico”, “..i cui contenuti prestazionali, nel rispetto dei principi di matrice costituzionale, sono fissati dalla legge stessa e pertanto, a tutela del soggetto inciso, sono assorbenti e non ammettono deroghe in senso aggiuntivo, anche se relativamente alla mera corresponsione di interessi corrispettivi connessi alla liquidità ed esigibilità del credito..”  (così come peraltro avviene in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, “intervenute le quali, la sanzione irrogata non produce interessi”).

Il Comune non può pertanto legittimamente pretendere dal privato che abbia tardato nel pagamento del contributo per oltre 60 giorni, la corresponsione – in aggiunta alla sanzione amministrativa contemplata dalla citata lettera c), nella misura ivi indicata – degli ulteriori interessi legali.

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