Sentenza CGUE Concessioni demaniali marittime: le proroghe automatiche, rimangono valide
La sentenza interpretativa della Corte di Giustizia sulle proroghe nazionali al regime delle concessioni demaniali marittime, presenta un aspetto singolare.
La questione interpretativa invero, si risolve normalmente in un giudizio di compatibilità od incompatibilità delle disposizioni nazionali rispetto ai principi eurounitari che, in tale secondo caso, pone al giudice ed ai soggetti pubblici dello stato nazionale un vincolo di disapplicazione della disposizione incompatibile (in realtà, come più volte mi è accaduto di osservare, ciò che viene “interpretata” non è tanto la disposizione comunitaria quanto quella nazionale, posta in relazione con la prima).=
Nel caso di specie tuttavia, la Corte di Giustizia – anzicchè emettere un tranciante giudizio di incompatibilità, ma piuttosto adoperando un ben più mitigato criterio di proporzionalità ed equilibrio fra diversi valori (si pensi infatti, ad esempio al carattere eccezionale e derogatorio nel restringere la libera prestazione dei servizi alla necessità di precedenti atti amministrativi) – ha emesso una sentenza “meramente interpretativa” e pertanto in sé priva di un “automatico effetto disapplicativo”.=
La sentenza invero – interpretando l’articolo 12 della direttiva “Bolkenstein” e l’articolo 49 del Trattato di funzionamento, secondo i quali la necessità d’una gara pubblica si ha solamente nel caso in cui vi sia una “limitazione” derivante da scarsità delle risorse naturali ovvero un “interesse transfrontaliero” – rimette al giudice nazionale la valutazione caso per caso della legittimità di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime.=
Avvocato Andrea Scuderi
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 14 luglio scorso, ha preso in esame la compatibilità con l’ordinamento comunitario – ed in particolare con l’articolo 12 della direttiva 2006/123 meglio nota come “Bolkenstein” e con l’articolo 49 del Trattato di Funzionamento – delle disposizioni nazionali contenute nei decreti legge 194 del 2009 e 179 del 2012 (con cui le concessioni demaniali marittime attualmente in corso vengono, automaticamente e senza alcuna necessità di preventive procedure di gara, prorogate sino al 31 dicembre 2020).=
Una prima lettura della sentenza della Corte di Giustizia ha fatto sorgere la convinzione, fonte di comprensibile disorientamento in particolare nel corso della stagione balneare, che il regime automatico di proroga sia venuto a cessare.=
In realtà, non è così.=
Occorre infatti, per un primo aspetto, osservare che le sentenze della Corte di Giustizia, anche nel caso in cui riconoscano il contesto di una disposizione nazionale col diritto dell’Unione, non conducono ad una immediata abrogazione della disposizione nazionale censurata (cosicchè i precedenti atti e provvedimenti amministrativi, e nel caso in specie le concessioni demaniali già emesse e rilasciate, continuano a mantenere la loro validità ed efficacia).=
Dalle sentenze in questione invece, in linea generale e salvi casi particolari, discende a carico degli organi giudiziari ed amministrativi degli stati nazionali interessati, un vincolo di necessaria disapplicazione della disposizione censurata (che impedisce di far ricorso ad essa, per emettere successive decisioni giudiziarie o provvedimenti amministrativi).=
Nel caso concreto tuttavia, esaminando compiutamente la sentenza del 14 luglio scorso, ci si rende conto che il vincolo di necessaria disapplicazione del regime di proroga automatico e senza necessità di preventive procedure di gara di cui si diceva prima, in effetti non esiste.=
La sentenza della Corte di Giustizia si limita infatti ad offrire ai giudici nazionali alcuni criteri di interpretazione delle disposizioni contenute all’articolo 12 della Direttiva “Bolkenstein” ed all’articolo 49 del Trattato, alla luce dei quali verificare, in concreto e nei singoli casi, se una simile proroga automatica del diritto di concessione demaniale sia o meno compatibile col diritto comunitario.=
L’articolo 12 della direttiva 2006/123 infatti – per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime destinate all’esercizio delle attività turistiche e ricreative – stabilisce l’obbligo di una pubblica gara, con la conseguente impossibilità di consentirne proroghe automatiche, nel caso in cui le concessioni stesse non possano essere rilasciate se non in “numero limitato”, a causa della “scarsità delle risorse naturali”.=
A tal proposito la sentenza, al paragrafo 43, stabilisce chiaramente che spetta al giudice nazionale valutare di volta in volta – sulla base delle concrete condizioni di fatto e tenendo conto dell’ambito di competenza dell’autorità amministrativa nazionale, regionale o locale preposta al rilascio – se le aree demaniali e le risorse naturali disponibili allo scopo di esercitare in concessione le attività turistiche e ricreative, siano o meno scarse e limitate (si da creare, ovvero da escludere, l’esistenza di un mercato “contendibile”, che renda necessarie procedure concorrenziali).=
Quanto poi all’articolo 49 del Trattato di funzionamento, la sentenza – richiamando ancora una volta il paragrafo 43 e le relative competenze attribuite in proposito al giudice nazionale – precisa che la necessità d’una procedura di gara tale da escludere la possibilità d’una proroga automatica, si ha solamente nel caso in cui la concessione demaniale di cui si discute, con particolare riferimento alle sue specifiche caratteristiche soprattutto di natura geografica, presenti un sicuro “interesse transfrontaliero” (tale cioè, da rendere concreta la possibilità d’una richiesta di partecipazione da parte di imprese appartenenti ad altri paesi dello “spazio europeo”).=
Si tratta, sotto tale profilo, d’una soluzione coerente al contenuto dell’articolo 49 del Trattato che, nell’affermare il principio della “libertà di stabilimento”, fa divieto di introdurre concrete misure di discriminazione nei confronti di imprese appartenenti ad altri stati membri (con una mitigazione peraltro di tale divieto, contenuta al successivo articolo 52, in relazione alla tutela di particolari interessi nazionali).=
Le conseguenze che da ciò si traggono, sono almeno duplici.=
E’ invero agevole, per un primo aspetto ed in via generale, affermare che, nel caso in cui non esistano le due condizioni sopra cennate dalle quali discende un obbligo comunitario di ricorso a procedure di gara o di evidenza pubblica, le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono, sia pur con adeguata proporzionalità e motivazione, comunque legittime.=
Sotto un secondo e più specifico profilo, è altrettanto agevole osservare che nella regione siciliana – nella quale la costa balneabile secondo i rapporti del Ministero della salute sono estese per oltre mille chilometri e tali ampie disponibilità di risorse naturali non possono per la loro collocazione geografica essere appetibili ad imprese “transfrontaline” – una proroga automatica delle concessioni in questione, appare ancor più plausibile.=
Sicchè ,in conclusione, le concessioni demaniali marittime attualmente in proroga, laddove non ricorrano le due condizioni ostative indicate nella sentenza della Corte di Giustizia di cui si è in precedenza detto, rimangono tuttora valide ed efficaci, sino alla scadenza del 2020.=
Avvocato Giuseppe Sciuto