La Valutazione di impatto ambientale dopo il Decreto Semplificazione

Published On: 30 Aprile 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Normativa

La Valutazione di Impatto Ambientale (d’ora in avanti VIA) è una valutazione preventiva dei progetti riguardanti la realizzazione di lavori di costruzione d’impianti, opere o altri interventi che incidono sull’ambiente naturale o sul paesaggio, finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, ponendo d’un canto al centro dell’attenzione l’uomo di cui va protetta la salute tramite miglioramenti ambientali che contribuiscono alla qualità della vita e, dall’altra, proteggendo e mantenendo le specie per conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto essenziali per la vita.

Il procedimento di VIA ha inizio con l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del soggetto proponente e si conclude con l’adozione del provvedimento di VIA e correlata integrazione degli atti autorizzatori, in merito agli impatti ambientali del progetto.

Tra il momento iniziale e quello conclusivo, si inseriscono varie fasi il cui fine è quello di consentire un alto grado di partecipazione pubblica mediante le consultazioni e un miglioramento del progetto presentato grazie alla dialettica che si instaura tra proponente, amministrazioni interessate e autorità competente in materia di VIA.

L’obiettivo posto dal legislatore negli ultimi anni è stato quello di snellire e velocizzare tale procedura, ponendo maggiore attenzione alla trasparenza e all’informazione costante del pubblico.

In tale ottica, la legge numero 120/2020 – di conversione del decreto legge numero 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazione – ha apportato modifiche anche al Testo Unico Ambientale TUA (d.lgs. 152/2006), proprio nella parte in cui si occupa della disciplina del procedimento riguardante la VIA.

Tra le modifiche più significative apportate si segnalano:

– la riduzione dei termini nelle varie fasi del procedimento;

– la semplificazione di alcuni momenti decisionali;

– la possibilità – al fine del rilascio della VIA– di presentare sia il progetto di fattibilità sia, ove possibile, il progetto definitivo.

In particolare, l’articolo 19 del TUA – rubricato “modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” – è stato rielaborato al fine di semplificare le fasi e diminuire le tempistiche del procedimento.

Nella versione precedente, alla trasmissione in formato elettronico dello studio preliminare ambientale all’autorità competente seguiva la tempestiva pubblicazione della documentazione sul sito web nonché la comunicazione alle Amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati (commi 2 e 3).

Entro 45 giorni dalla pubblicazione/comunicazione citata, chiunque avesse interesse poteva presentare all’autorità le proprie osservazioni (comma 4) e tenuto conto di quest’ultime, l’autorità verificava – alla luce della legislazione regionale, nazionale ed europea – i possibili impatti ambientali significativi del progetto (comma 5).

Conclusa tale fase l’autorità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell’articolo 19 sopra indicato, aveva la possibilità – ove ritenuto opportuno e necessario – di chiedere chiarimenti ed integrazioni al proponente, il quale doveva provvedere a pena di decadenza, entro e non oltre i successivi 45 giorni, con facoltà di chiedere la sospensione di tale termine solo una volta, purchè fondata su dettagliati motivi per un periodo non superiore a 90 giorni (comma 6).

L’autorità competente adottava il provvedimento di verifica di assoggettabilità nei successivi 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 oppure entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa (comma 7).

Il nuovo articolo 19 invece prevede che, entro 5 giorni dalla trasmissione dello studio preliminare, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e ove necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti ed osservazioni al proponente che deve provvedere inderogabilmente entro e non oltre 15 giorni, pena l’archiviazione del procedimento. (comma 2).

Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove completa, l’autorità procede già alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e alla comunicazione alle amministrazioni e agli enti che potrebbero essere interessati, offrendo in alternativa anche al proponente la possibilità di procedere alla pubblicazione, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate dalla medesima (comma 3).

Entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione/comunicazione, chiunque ha interesse può presentare le proprie osservazioni (comma 4).

Verificati – alla luce della legislazione regionale, nazionale ed europea – eventuali impatti del progetto sull’ambiente (comma 5), l’autorità competente adotta il provvedimento entro 45 giorni dalla scadenza di cui al comma 4 o, nei casi eccezionali, può prorogare per una sola volta tale termine per non più di 20 giorni (comma 6).

Nell’ottica di una maggiore semplificazione, il legislatore è intervenuto anche sull’articolo 21 del TUA rubricato “Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale”, il cui primo comma modifica la fase di “scoping”, ossia una fase di consultazione preventiva che ha come obiettivo quello di evitare che l’Amministrazione chieda al proponente successivamente integrazioni o modifiche al progetto, che allungherebbe certamente le tempistiche.

Nella previgente versione, il proponente trasmetteva all’autorità competente gli elaborati progettuali, lo studio preliminare e una relazione sul piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale (comma 1).

Fatto ciò, l’autorità competente provvedeva alla pubblicazione sul suo sito web e alla comunicazione alle Amministrazioni interessate (comma 2).

Sulla base del materiale presentato, l’autorità provvedeva entro 60 giorni a rendere parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e lo rendeva pubblico sul proprio sito web (comma 3).

Il Decreto Semplificazione ha provveduto a introdurre un termine ridotto a 5 giorni per l’autorità competente al fine di far in modo che provveda in maniera celere alla pubblicazione e comunicazione del comma 2; ha diminuito il termine di cui al comma 3 da 60 a 45 giorni, e infine – sempre al fine di accelerare la procedura – ha concesso al proponente di presentare non più gli elaborati progettuali bensì il progetto di fattibilità o, ove possibile, il progetto definitivo (la cui definizione si rinviene nella nuova lettera g, comma 1, articolo 5 del TUA).

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La Valutazione di impatto ambientale dopo il Decreto Semplificazione

Published On: 30 Aprile 2021

La Valutazione di Impatto Ambientale (d’ora in avanti VIA) è una valutazione preventiva dei progetti riguardanti la realizzazione di lavori di costruzione d’impianti, opere o altri interventi che incidono sull’ambiente naturale o sul paesaggio, finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, ponendo d’un canto al centro dell’attenzione l’uomo di cui va protetta la salute tramite miglioramenti ambientali che contribuiscono alla qualità della vita e, dall’altra, proteggendo e mantenendo le specie per conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto essenziali per la vita.

Il procedimento di VIA ha inizio con l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del soggetto proponente e si conclude con l’adozione del provvedimento di VIA e correlata integrazione degli atti autorizzatori, in merito agli impatti ambientali del progetto.

Tra il momento iniziale e quello conclusivo, si inseriscono varie fasi il cui fine è quello di consentire un alto grado di partecipazione pubblica mediante le consultazioni e un miglioramento del progetto presentato grazie alla dialettica che si instaura tra proponente, amministrazioni interessate e autorità competente in materia di VIA.

L’obiettivo posto dal legislatore negli ultimi anni è stato quello di snellire e velocizzare tale procedura, ponendo maggiore attenzione alla trasparenza e all’informazione costante del pubblico.

In tale ottica, la legge numero 120/2020 – di conversione del decreto legge numero 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazione – ha apportato modifiche anche al Testo Unico Ambientale TUA (d.lgs. 152/2006), proprio nella parte in cui si occupa della disciplina del procedimento riguardante la VIA.

Tra le modifiche più significative apportate si segnalano:

– la riduzione dei termini nelle varie fasi del procedimento;

– la semplificazione di alcuni momenti decisionali;

– la possibilità – al fine del rilascio della VIA– di presentare sia il progetto di fattibilità sia, ove possibile, il progetto definitivo.

In particolare, l’articolo 19 del TUA – rubricato “modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” – è stato rielaborato al fine di semplificare le fasi e diminuire le tempistiche del procedimento.

Nella versione precedente, alla trasmissione in formato elettronico dello studio preliminare ambientale all’autorità competente seguiva la tempestiva pubblicazione della documentazione sul sito web nonché la comunicazione alle Amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati (commi 2 e 3).

Entro 45 giorni dalla pubblicazione/comunicazione citata, chiunque avesse interesse poteva presentare all’autorità le proprie osservazioni (comma 4) e tenuto conto di quest’ultime, l’autorità verificava – alla luce della legislazione regionale, nazionale ed europea – i possibili impatti ambientali significativi del progetto (comma 5).

Conclusa tale fase l’autorità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell’articolo 19 sopra indicato, aveva la possibilità – ove ritenuto opportuno e necessario – di chiedere chiarimenti ed integrazioni al proponente, il quale doveva provvedere a pena di decadenza, entro e non oltre i successivi 45 giorni, con facoltà di chiedere la sospensione di tale termine solo una volta, purchè fondata su dettagliati motivi per un periodo non superiore a 90 giorni (comma 6).

L’autorità competente adottava il provvedimento di verifica di assoggettabilità nei successivi 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 oppure entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa (comma 7).

Il nuovo articolo 19 invece prevede che, entro 5 giorni dalla trasmissione dello studio preliminare, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e ove necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti ed osservazioni al proponente che deve provvedere inderogabilmente entro e non oltre 15 giorni, pena l’archiviazione del procedimento. (comma 2).

Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove completa, l’autorità procede già alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e alla comunicazione alle amministrazioni e agli enti che potrebbero essere interessati, offrendo in alternativa anche al proponente la possibilità di procedere alla pubblicazione, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate dalla medesima (comma 3).

Entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione/comunicazione, chiunque ha interesse può presentare le proprie osservazioni (comma 4).

Verificati – alla luce della legislazione regionale, nazionale ed europea – eventuali impatti del progetto sull’ambiente (comma 5), l’autorità competente adotta il provvedimento entro 45 giorni dalla scadenza di cui al comma 4 o, nei casi eccezionali, può prorogare per una sola volta tale termine per non più di 20 giorni (comma 6).

Nell’ottica di una maggiore semplificazione, il legislatore è intervenuto anche sull’articolo 21 del TUA rubricato “Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale”, il cui primo comma modifica la fase di “scoping”, ossia una fase di consultazione preventiva che ha come obiettivo quello di evitare che l’Amministrazione chieda al proponente successivamente integrazioni o modifiche al progetto, che allungherebbe certamente le tempistiche.

Nella previgente versione, il proponente trasmetteva all’autorità competente gli elaborati progettuali, lo studio preliminare e una relazione sul piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale (comma 1).

Fatto ciò, l’autorità competente provvedeva alla pubblicazione sul suo sito web e alla comunicazione alle Amministrazioni interessate (comma 2).

Sulla base del materiale presentato, l’autorità provvedeva entro 60 giorni a rendere parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e lo rendeva pubblico sul proprio sito web (comma 3).

Il Decreto Semplificazione ha provveduto a introdurre un termine ridotto a 5 giorni per l’autorità competente al fine di far in modo che provveda in maniera celere alla pubblicazione e comunicazione del comma 2; ha diminuito il termine di cui al comma 3 da 60 a 45 giorni, e infine – sempre al fine di accelerare la procedura – ha concesso al proponente di presentare non più gli elaborati progettuali bensì il progetto di fattibilità o, ove possibile, il progetto definitivo (la cui definizione si rinviene nella nuova lettera g, comma 1, articolo 5 del TUA).

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