Il decreto semplificazioni bis ha introdotto un nuovo condono?

Published On: 25 Agosto 2021

Come noto, il recente “Decreto Semplificazioni bis” ha introdotto diverse modifiche, sollevando dubbi interpretativi.
In particolare, ciò che i più hanno criticato è la presunta introduzione di un “nuovo condono edilizio”.
Si fa riferimento alla riforma apportata al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, il quale prevede che gli interventi del superbonus 110% possano essere, adesso, realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata. Ne consegue che non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.
Il limite, posto dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 – che vieta l’utilizzo di detrazioni nel caso di interventi realizzati su immobili con abusi edilizi – sembrerebbe, così, superato (continuando ad operare esclusivamente in alcune ipotesi, espressamente previste dal comma 13 ter in commento).
Tuttavia, l’avventatezza di chi grida al condono finisce con lo scontrarsi con la lettera della norma. A chiusura, si legge, infatti: “𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘵𝘵𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰”.
In definitiva, gli immobili con abusi edilizi possono beneficiare del superbonus, senza rischi che questo possa decadere, ma resta salvo il potere repressivo dell’amministrazione, con le sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia.
Avv. Irene Merlo

About the Author: Redazione

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Il decreto semplificazioni bis ha introdotto un nuovo condono?

Published On: 25 Agosto 2021

Come noto, il recente “Decreto Semplificazioni bis” ha introdotto diverse modifiche, sollevando dubbi interpretativi.
In particolare, ciò che i più hanno criticato è la presunta introduzione di un “nuovo condono edilizio”.
Si fa riferimento alla riforma apportata al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, il quale prevede che gli interventi del superbonus 110% possano essere, adesso, realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata. Ne consegue che non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.
Il limite, posto dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 – che vieta l’utilizzo di detrazioni nel caso di interventi realizzati su immobili con abusi edilizi – sembrerebbe, così, superato (continuando ad operare esclusivamente in alcune ipotesi, espressamente previste dal comma 13 ter in commento).
Tuttavia, l’avventatezza di chi grida al condono finisce con lo scontrarsi con la lettera della norma. A chiusura, si legge, infatti: “𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘵𝘵𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰”.
In definitiva, gli immobili con abusi edilizi possono beneficiare del superbonus, senza rischi che questo possa decadere, ma resta salvo il potere repressivo dell’amministrazione, con le sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia.
Avv. Irene Merlo

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