Tracciabilità dei rifiuti: al via la sperimentazione del nuovo sistema

Published On: 12 Luglio 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Normativa

L’1 Giugno del 2021 è stata avviata la sperimentazione del nuovo Registro Elettronico Nazionale della Tracciabilità dei Rifiuti – conosciuto con l’acronimo di Rentri, un sistema che dovrebbe segnare il passaggio definitivo dal tradizionale sistema cartaceo a quello digitalizzato. 

Lo scorso anno infatti, con l’introduzione del pacchetto “Economia Circolare” attuativo delle quattro direttive europee, il decreto legislativo 3 settembre 2020 numero 116 ha modificato gli articoli 188 bis e seguenti del Testo Unico Ambientale, sostituendo il precedente strumento di tracciabilità (SISTRI) mai entrato in vigore.

In particolare, l’articolo 188 bis TUA prevede che “… il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti …”, il cui sistema sarà gestito dal Ministero della Transizione Ecologica, supportato dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sulla base di decreti ministeriali ad hoc contenenti misure di attuazione per il suo funzionamento.

Nelle more dell’emanazione di tali norme, periodo durante il quale continueranno ad applicarsi i decreti ministeriali precedenti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico (D.M. nn. 145 e 148 del 1998), ai soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale è concessa la possibilità di sperimentare questo nuovo sistema al fine di verificarne la funzionalità e l’efficacia. 

Sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 TUA, “…chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonchè le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g …”.

Il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, sarà suddiviso in due sezioni (articolo 188 bis, comma 3): 

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 190 TUA) e del formulario di identificazione del rifiuto (articolo 193 TUA), e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

La sperimentazione si concluderà nell’autunno del 2021 con la speranza che, entro tale termine, siano stati emanati i decreti ministeriali di cui all’articolo 188 bis e rendere così il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti una realtà quotidiana.

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Tracciabilità dei rifiuti: al via la sperimentazione del nuovo sistema

Published On: 12 Luglio 2021

L’1 Giugno del 2021 è stata avviata la sperimentazione del nuovo Registro Elettronico Nazionale della Tracciabilità dei Rifiuti – conosciuto con l’acronimo di Rentri, un sistema che dovrebbe segnare il passaggio definitivo dal tradizionale sistema cartaceo a quello digitalizzato. 

Lo scorso anno infatti, con l’introduzione del pacchetto “Economia Circolare” attuativo delle quattro direttive europee, il decreto legislativo 3 settembre 2020 numero 116 ha modificato gli articoli 188 bis e seguenti del Testo Unico Ambientale, sostituendo il precedente strumento di tracciabilità (SISTRI) mai entrato in vigore.

In particolare, l’articolo 188 bis TUA prevede che “… il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti …”, il cui sistema sarà gestito dal Ministero della Transizione Ecologica, supportato dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sulla base di decreti ministeriali ad hoc contenenti misure di attuazione per il suo funzionamento.

Nelle more dell’emanazione di tali norme, periodo durante il quale continueranno ad applicarsi i decreti ministeriali precedenti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico (D.M. nn. 145 e 148 del 1998), ai soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale è concessa la possibilità di sperimentare questo nuovo sistema al fine di verificarne la funzionalità e l’efficacia. 

Sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 TUA, “…chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonchè le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g …”.

Il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, sarà suddiviso in due sezioni (articolo 188 bis, comma 3): 

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 190 TUA) e del formulario di identificazione del rifiuto (articolo 193 TUA), e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

La sperimentazione si concluderà nell’autunno del 2021 con la speranza che, entro tale termine, siano stati emanati i decreti ministeriali di cui all’articolo 188 bis e rendere così il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti una realtà quotidiana.

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