Costituzionalmente legittimi i DPCM emanati dal Governo Conte durante il lockdown.

Published On: 26 Ottobre 2021

Il Giudice di pace di Frosinone, nel corso del giudizio proposto da un cittadino avverso la sanzione inflittagli per aver violato il divieto di uscire dalla propria abitazione durante il lockdown, aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale di alcune norme contenute nei decreti legge 6 e 19 del 2020 (recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Secondo il Giudice, attraverso una impropria sequenza tra decreti-legge e DPCM, era stato violato il principio di legalità delle sanzioni amministrative, in quanto le norme di legge censurate avevano “delegato” le fonti subprimarie (DPCM) a definire nuovi illeciti amministrativi.
Da ciò, la violazione del principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi.
La Corte Costituzionale, ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza la questione che investiva il decreto legge 6/2020 poiché l’illecito non ricadeva nella sfera applicativa di tale decreto, ha ritenuto infondata la questione di legittimità del decreto legge 19/2020, essenzialmente sulla base di due argomentazioni:
– il decreto legge 19/2020, ha elencato e tipizzato tutte le misure applicabili nel corso dell’emergenza, tra le quali il governo doveva solo discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle più adeguate e proporzionate;
– l’emanazione dei DPCM quindi, essendo stata autorizzata dalla norma legislativa primaria contenuta nel decreto legge, si è legittimamente tradotta in un’attività amministrativa di carattere secondario, conforme ai principi costituzionali.

About the Author: Emiliano Luca

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Costituzionalmente legittimi i DPCM emanati dal Governo Conte durante il lockdown.

Published On: 26 Ottobre 2021

Il Giudice di pace di Frosinone, nel corso del giudizio proposto da un cittadino avverso la sanzione inflittagli per aver violato il divieto di uscire dalla propria abitazione durante il lockdown, aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale di alcune norme contenute nei decreti legge 6 e 19 del 2020 (recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Secondo il Giudice, attraverso una impropria sequenza tra decreti-legge e DPCM, era stato violato il principio di legalità delle sanzioni amministrative, in quanto le norme di legge censurate avevano “delegato” le fonti subprimarie (DPCM) a definire nuovi illeciti amministrativi.
Da ciò, la violazione del principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi.
La Corte Costituzionale, ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza la questione che investiva il decreto legge 6/2020 poiché l’illecito non ricadeva nella sfera applicativa di tale decreto, ha ritenuto infondata la questione di legittimità del decreto legge 19/2020, essenzialmente sulla base di due argomentazioni:
– il decreto legge 19/2020, ha elencato e tipizzato tutte le misure applicabili nel corso dell’emergenza, tra le quali il governo doveva solo discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle più adeguate e proporzionate;
– l’emanazione dei DPCM quindi, essendo stata autorizzata dalla norma legislativa primaria contenuta nel decreto legge, si è legittimamente tradotta in un’attività amministrativa di carattere secondario, conforme ai principi costituzionali.

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