
Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sui documenti sottratti all’accesso agli atti
Col recente decreto del 16 marzo 2022 il Ministero dell’Interno ha “aggiornato” le categorie dei documenti sottratti all’accesso agli atti (tra quelli formati dal medesimo Ministero e dai suoi uffici periferici o comunque nella loro disponibilità).
Il decreto ha in particolare indicato tra le categorie di documenti c.d. inaccessibili, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 241/1990 e dell’articolo 8 del DPR 352/1992: quelli esclusi per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali; per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; per motivi di segretezza e riservatezza del Ministero; in quanto diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all’attività di indirizzo politico del Governo; per motivi di riservatezza del personale o di terzi.
Ha inoltre confermato il periodo di segretazione di cinquanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna; di dieci anni, per relazioni, rapporti ed ogni altro documento relativo a problemi concernenti le zone di confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; di settanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni private di persone o processi penali.
Il Ministero dovrà inoltre verificare periodicamente – la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, e poi almeno ogni tre anni – la congruità delle categorie dei documenti sottratti all’accesso.
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