Offeso da un’emoticon: è possibile il risarcimento del danno

Published On: 12 Aprile 2022

Con la Sentenza numero 107 del 24 gennaio 2022, la Prima Sezione del Tribunale di Verona si è pronunciata su una questione quantomeno singolare, relativa alla potenzialità offensiva di una emoticon volgare.

La vicenda da cui è scaturita la pronuncia, ha visto quale protagonista un consigliere del Comune di Verona, colpevole di aver commentato tramite uno stato Facebook l’operato di un avvocato, concludendo l’espressione del proprio pensiero con l’eloquente emoticon raffigurante un escremento.

Ritenendosi offeso, l’avvocato ha in un primo momento chiesto al Tribunale – e ottenuto – l’immediata rimozione del post, proseguendo poi per il ristoro economico dell’asserito danno da lesione della dignità, da lui quantificato in ben 25mila euro.

Il Giudice interpellato, nel ricordare che “…come da giurisprudenza consolidata (Cass. 38215/2021), il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica…“, nonostante abbia dapprima rilevato come un inasprimento dei toni risulti quasi fisiologico nello scambio di opinioni, ha ritenuto non fosse sussistente quella continenza, la cui presenza risulta il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che è inutilmente offensivo.

Ed infatti, riconoscendo la liceità del pensiero espresso, ha ritenuto di condannare il solo utilizzo dell’emoticon volgare, argomentando che “…la critica sull’operato di (omissis) si sarebbe potuta esprimere, anche con toni pungenti, senza ricorrere ad immagini di dileggio, superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto o disaccordo; ritenuto, ancora, che la considerazione, secondo cui è oramai invalso nella prassi dei social network e nella messaggistica via smartphone l’uso di emoticon a fini di brevità ed incisività della comunicazione, non toglie che il loro utilizzo sottostia comunque ai limiti in generale previsti per il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, limiti tesi a tutelare diritti altrui…“.

Quanto al risarcimento chiesto, il giudice ha ritenuto si fosse trattato di “offesa di tenue gravità“, e pertanto ha reputato di condannare il consigliere comunale al risarcimento di soli 1.000 euro, in applicazione delle Tabelle di Milano, con l’obbligo inoltre di pubblicare sul profilo Facebook del consigliere – per 7 giorni – la notizia della condanna medesima.

Tale pronuncia, figlia di un’epoca in cui il confronto avviene quasi esclusivamente sulle piattaforme social, non è altro che la conferma di nuove esigenze di tutela (già nel 2020 infatti, proprio il Tribunale di Verona ha riconosciuto la potenzialità diffamatoria dell’uso pubblico di emoticon sconvenienti).

#Facebook #Social #Emoticon #diffamazione #risarcimento

 

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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Offeso da un’emoticon: è possibile il risarcimento del danno

Published On: 12 Aprile 2022

Con la Sentenza numero 107 del 24 gennaio 2022, la Prima Sezione del Tribunale di Verona si è pronunciata su una questione quantomeno singolare, relativa alla potenzialità offensiva di una emoticon volgare.

La vicenda da cui è scaturita la pronuncia, ha visto quale protagonista un consigliere del Comune di Verona, colpevole di aver commentato tramite uno stato Facebook l’operato di un avvocato, concludendo l’espressione del proprio pensiero con l’eloquente emoticon raffigurante un escremento.

Ritenendosi offeso, l’avvocato ha in un primo momento chiesto al Tribunale – e ottenuto – l’immediata rimozione del post, proseguendo poi per il ristoro economico dell’asserito danno da lesione della dignità, da lui quantificato in ben 25mila euro.

Il Giudice interpellato, nel ricordare che “…come da giurisprudenza consolidata (Cass. 38215/2021), il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica…“, nonostante abbia dapprima rilevato come un inasprimento dei toni risulti quasi fisiologico nello scambio di opinioni, ha ritenuto non fosse sussistente quella continenza, la cui presenza risulta il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che è inutilmente offensivo.

Ed infatti, riconoscendo la liceità del pensiero espresso, ha ritenuto di condannare il solo utilizzo dell’emoticon volgare, argomentando che “…la critica sull’operato di (omissis) si sarebbe potuta esprimere, anche con toni pungenti, senza ricorrere ad immagini di dileggio, superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto o disaccordo; ritenuto, ancora, che la considerazione, secondo cui è oramai invalso nella prassi dei social network e nella messaggistica via smartphone l’uso di emoticon a fini di brevità ed incisività della comunicazione, non toglie che il loro utilizzo sottostia comunque ai limiti in generale previsti per il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, limiti tesi a tutelare diritti altrui…“.

Quanto al risarcimento chiesto, il giudice ha ritenuto si fosse trattato di “offesa di tenue gravità“, e pertanto ha reputato di condannare il consigliere comunale al risarcimento di soli 1.000 euro, in applicazione delle Tabelle di Milano, con l’obbligo inoltre di pubblicare sul profilo Facebook del consigliere – per 7 giorni – la notizia della condanna medesima.

Tale pronuncia, figlia di un’epoca in cui il confronto avviene quasi esclusivamente sulle piattaforme social, non è altro che la conferma di nuove esigenze di tutela (già nel 2020 infatti, proprio il Tribunale di Verona ha riconosciuto la potenzialità diffamatoria dell’uso pubblico di emoticon sconvenienti).

#Facebook #Social #Emoticon #diffamazione #risarcimento

 

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