
Proroga “straordinaria” dei titoli edilizi: le novità delle legge di conversione n. 51/2022
Sulla Gazzetta Ufficiale è stata di recente pubblicata la legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del DL 21/2022 (recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, e noto anche come “Decreto Energia 2”).
Fra le novità introdotte in sede di conversione merita d’essere menzionato l’inserimento dell’art. 10 septies, contenente «misure a sostegno dell’edilizia privata», con cui il legislatore ha prorogato in via “straordinaria” l’efficacia di alcuni titoli edilizi, al fine di far fronte alle recenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
Nello specifico la disposizione prevede la proroga di un anno dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall’art. 15 del Testo unico sull’edilizia (secondo il quale “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori”), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. Tali termini non devono tuttavia essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga, e i titoli abilitativi non devono contrastare, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
La medesima proroga – specifica l’art. 10 septies – si applica inoltre:
a) ai termini di efficacia delle SCIA, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
b) ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Testo unico sull’edilizia (cioè “per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire”) o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76 (che ha previsto la proroga automatica di 3 anni dei medesimi titoli edilizi);
c) a tutti gli atti amministrativi di cui all’art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (riguardante “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, la cui efficacia era già stata prorogata);
d) al termine di validità, nonché ai termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge urbanistica n.1150 del 1942, o da accordi similari comunque denominati, nonché ai termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non contrastante con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
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