Accessibility Act: verso un’Europa più inclusiva

Con decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 1 luglio (Serie Generale n. 152), l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea del 17 aprile 2019 n. 882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (c.d. European Accessibility Act).

Obiettivi

L’European Accessibility Act (EAA) si prefigge l’obiettivo di rendere la società maggiormente inclusiva, migliorando l’accessibilità a determinati prodotti e servizi informatici alle persone con disabilità.

Il concetto di disabilità – come si legge al punto 3 dei considerando della direttiva – viene individuato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), adottata il 13 dicembre 2006, che annovera tra le persone con disabilità “…quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri…”.

La direttiva europea, inoltre, al punto 4 dei considerando estende i suoi benefici a tutte le persone con limitazioni funzionali ovvero “…con minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con minorazioni connesse con l’età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi causando una situazione che richiede l’adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche…”, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio.

Tramite l’approvazione della Legge Europea sull’Accessibilità, pertanto, determinati servizi e prodotti informatici, come cellulari, e-book, le biglietterie elettroniche in stazioni e aeroporti, i bancomat etc… dovranno rispettare specifici requisiti stabiliti dalla direttiva europea, al fine di essere accessibili a tutti, garantendo così una piena ed effettiva parità di partecipazione delle persone con disabilità.

Ambito di applicazione della Legge Europea sulla Accessibilità

Il decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82, all’art. 1, commi 2 e 3, elenca una serie di prodotti e servizi che, a far data dal 28 giugno 2025, dovranno possedere i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva europea prima della loro immissione nel mercato.

In particolare, tra i prodotti oggetto di applicazione della direttiva rientrano:

  1. sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  2. i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
  3. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  4. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  5. lettori di libri elettronici (e-reader).

Tra i servizi che dovranno essere resi accessibili a tutti rientrano:

  1. quelli di comunicazione elettronica, ad esclusione dei servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  2. quelli che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  3. quelli relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali (a titolo esemplificativo, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, i terminali self-service interattivi);
  4. i servizi bancari per consumatori;
  5. gli e-book e i software dedicati;
  6. quelli relativi al commercio elettronico.

Le disposizioni del decreto non si applicheranno, invece, ai contenuti di siti web e di alcune app (come quelle su carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fomite in modalità digitale accessibile).

I requisiti di accessibilità

Al successivo art. 3, il decreto legislativo n. 882/2022 prevede i requisiti di accessibilità che devono possedere i prodotti e i servizi citati al precedente art. 1 per poter essere immessi nel mercato europeo.

Tali requisiti sono elencati dettagliatamente negli Allegati I e II al decreto, cui rinvia lo stesso art. 3 e riguardano sia la fornitura di informazioni dei prodotti destinati al mercato europeo (che, ad esempio, devono essere rese disponibili  attraverso più di un canale sensoriale o essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale) che l’imballaggio e le istruzioni che tali prodotti devono presentare al fine di essere accessibili alle persone con disabilità (ad esempio, devono essere presentate in modo comprensibile e presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi).

Anche i servizi devono possedere alcuni requisiti che ne facilitino l’accessibilità, tra i quali ad esempio fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, in modo che le persone non vedenti possano utilizzare le informazioni o ancora, mettere a disposizione i sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video o fornire la stampa in Braille per consentire alle persone con disabilità visive di utilizzare le informazioni.

Cosa succede se un prodotto o un servizio non rispetta i requisiti di accessibilità?

Il decreto legislativo n. 882/2022, agli arti. 17 e ss., prevede un sistema di vigilanza dei prodotti e dei servizi immessi nel mercato europeo, che attribuisce al MISE (Ministero dello sviluppo Economico) e all’Agenzia per l’Italia Digitale, quest’ultima in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi.

Nello specifico, qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di prodotti, e l’Agenzia per l’Italia Digitale, in caso di servizi, siano in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto/servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuteranno il prodotto/servizio rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al decreto.

Conseguentemente, se le citate Autorità di Vigilanza accertano che il prodotto/servizio non rispetta i requisiti previsti, le stesse richiederanno all’operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità da esse stabilito.

Qualora poi, l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine indicato, le Autorità di Vigilanza potranno assegnare un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato e, in caso di servizi, procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, al ritiro dell’applicazione mobile dallo store, ovvero adottare le necessarie misure inibitorie dell’utilizzo del servizio.

Il decreto in commento, infine, prevede anche un sistema sanzionatorio che tiene conto dell’entità, non conformità e numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi oltre che del numero degli utenti danneggiati.

Punti di forza e criticità

Come abbiamo visto, l’European Accessibility Act fornisce gli strumenti normativi per garantire alle persone con disabilità un migliore accesso a prodotti e servizi informatici, che dovranno possedere specifici requisiti per essere fruibili da tutti, puntando ad una società maggiormente inclusiva.

I punti di forza della citata legge – così come individuati dal FID (Forum Europeo sulla Disabilità) – possono essere sintetizzati nelle seguenti previsioni: a) l’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici di rispettare i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella direttiva europea; b) l’obbligo per gli operatori economici di mettere in atto misure correttive immediate o ritirare il prodotto laddove lo stesso non soddisfi i requisiti di accessibilità della direttiva europea; c) il monito consistente nel fatto che se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.

Accanto ai punti di forza l’Accessibility Act presenta anche delle criticità, anch’esse segnalate e sintetizzate dal FID e che riguardano:

  • la copertura limitata dei prodotti e dei servizi coinvolti (rimangono infatti esclusi dall’ambito di operatività della direttiva i servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici);
  • le esenzioni previste anche riguardo alcuni prodotti e servizi coperti dalla direttiva (qualora, ad esempio, il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale o è fornito da una piccola impresa);
  • ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico;
  • il periodo di recepimento da parte degli Stati membri che, per alcuni dei prodotti e servizi, è eccessivamente lungo.

Conclusioni

L’approvazione della Legge Europea sull’Accessibilità rappresenta certamente un’evoluzione in termini di inclusione delle persone con disabilità che – secondo le previsioni della direttiva europea – dovrebbero aumentare in modo significativo nei prossimi anni.

Possiamo certamente affermare che il nostro Paese, con l’approvazione del decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82 in attuazione della direttiva europea del 17 aprile 2019 n. 882, ha accolto la sfida dell’accessibilità, compiendo il primo passo verso l’eliminazione di quelle barriere che ostacolano l’indipendenza delle persone con disabilità e puntando a facilitare loro la vita di tutti i giorni.

 

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Accessibility Act: verso un’Europa più inclusiva

Published On: 13 Luglio 2022

Con decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 1 luglio (Serie Generale n. 152), l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea del 17 aprile 2019 n. 882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (c.d. European Accessibility Act).

Obiettivi

L’European Accessibility Act (EAA) si prefigge l’obiettivo di rendere la società maggiormente inclusiva, migliorando l’accessibilità a determinati prodotti e servizi informatici alle persone con disabilità.

Il concetto di disabilità – come si legge al punto 3 dei considerando della direttiva – viene individuato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), adottata il 13 dicembre 2006, che annovera tra le persone con disabilità “…quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri…”.

La direttiva europea, inoltre, al punto 4 dei considerando estende i suoi benefici a tutte le persone con limitazioni funzionali ovvero “…con minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con minorazioni connesse con l’età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi causando una situazione che richiede l’adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche…”, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio.

Tramite l’approvazione della Legge Europea sull’Accessibilità, pertanto, determinati servizi e prodotti informatici, come cellulari, e-book, le biglietterie elettroniche in stazioni e aeroporti, i bancomat etc… dovranno rispettare specifici requisiti stabiliti dalla direttiva europea, al fine di essere accessibili a tutti, garantendo così una piena ed effettiva parità di partecipazione delle persone con disabilità.

Ambito di applicazione della Legge Europea sulla Accessibilità

Il decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82, all’art. 1, commi 2 e 3, elenca una serie di prodotti e servizi che, a far data dal 28 giugno 2025, dovranno possedere i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva europea prima della loro immissione nel mercato.

In particolare, tra i prodotti oggetto di applicazione della direttiva rientrano:

  1. sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  2. i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
  3. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  4. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
  5. lettori di libri elettronici (e-reader).

Tra i servizi che dovranno essere resi accessibili a tutti rientrano:

  1. quelli di comunicazione elettronica, ad esclusione dei servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  2. quelli che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  3. quelli relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali (a titolo esemplificativo, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, i terminali self-service interattivi);
  4. i servizi bancari per consumatori;
  5. gli e-book e i software dedicati;
  6. quelli relativi al commercio elettronico.

Le disposizioni del decreto non si applicheranno, invece, ai contenuti di siti web e di alcune app (come quelle su carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fomite in modalità digitale accessibile).

I requisiti di accessibilità

Al successivo art. 3, il decreto legislativo n. 882/2022 prevede i requisiti di accessibilità che devono possedere i prodotti e i servizi citati al precedente art. 1 per poter essere immessi nel mercato europeo.

Tali requisiti sono elencati dettagliatamente negli Allegati I e II al decreto, cui rinvia lo stesso art. 3 e riguardano sia la fornitura di informazioni dei prodotti destinati al mercato europeo (che, ad esempio, devono essere rese disponibili  attraverso più di un canale sensoriale o essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale) che l’imballaggio e le istruzioni che tali prodotti devono presentare al fine di essere accessibili alle persone con disabilità (ad esempio, devono essere presentate in modo comprensibile e presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi).

Anche i servizi devono possedere alcuni requisiti che ne facilitino l’accessibilità, tra i quali ad esempio fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, in modo che le persone non vedenti possano utilizzare le informazioni o ancora, mettere a disposizione i sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video o fornire la stampa in Braille per consentire alle persone con disabilità visive di utilizzare le informazioni.

Cosa succede se un prodotto o un servizio non rispetta i requisiti di accessibilità?

Il decreto legislativo n. 882/2022, agli arti. 17 e ss., prevede un sistema di vigilanza dei prodotti e dei servizi immessi nel mercato europeo, che attribuisce al MISE (Ministero dello sviluppo Economico) e all’Agenzia per l’Italia Digitale, quest’ultima in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi.

Nello specifico, qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di prodotti, e l’Agenzia per l’Italia Digitale, in caso di servizi, siano in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto/servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuteranno il prodotto/servizio rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al decreto.

Conseguentemente, se le citate Autorità di Vigilanza accertano che il prodotto/servizio non rispetta i requisiti previsti, le stesse richiederanno all’operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità da esse stabilito.

Qualora poi, l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine indicato, le Autorità di Vigilanza potranno assegnare un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato e, in caso di servizi, procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, al ritiro dell’applicazione mobile dallo store, ovvero adottare le necessarie misure inibitorie dell’utilizzo del servizio.

Il decreto in commento, infine, prevede anche un sistema sanzionatorio che tiene conto dell’entità, non conformità e numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi oltre che del numero degli utenti danneggiati.

Punti di forza e criticità

Come abbiamo visto, l’European Accessibility Act fornisce gli strumenti normativi per garantire alle persone con disabilità un migliore accesso a prodotti e servizi informatici, che dovranno possedere specifici requisiti per essere fruibili da tutti, puntando ad una società maggiormente inclusiva.

I punti di forza della citata legge – così come individuati dal FID (Forum Europeo sulla Disabilità) – possono essere sintetizzati nelle seguenti previsioni: a) l’obbligo nell’ambito degli appalti pubblici di rispettare i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella direttiva europea; b) l’obbligo per gli operatori economici di mettere in atto misure correttive immediate o ritirare il prodotto laddove lo stesso non soddisfi i requisiti di accessibilità della direttiva europea; c) il monito consistente nel fatto che se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.

Accanto ai punti di forza l’Accessibility Act presenta anche delle criticità, anch’esse segnalate e sintetizzate dal FID e che riguardano:

  • la copertura limitata dei prodotti e dei servizi coinvolti (rimangono infatti esclusi dall’ambito di operatività della direttiva i servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici);
  • le esenzioni previste anche riguardo alcuni prodotti e servizi coperti dalla direttiva (qualora, ad esempio, il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale o è fornito da una piccola impresa);
  • ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico;
  • il periodo di recepimento da parte degli Stati membri che, per alcuni dei prodotti e servizi, è eccessivamente lungo.

Conclusioni

L’approvazione della Legge Europea sull’Accessibilità rappresenta certamente un’evoluzione in termini di inclusione delle persone con disabilità che – secondo le previsioni della direttiva europea – dovrebbero aumentare in modo significativo nei prossimi anni.

Possiamo certamente affermare che il nostro Paese, con l’approvazione del decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82 in attuazione della direttiva europea del 17 aprile 2019 n. 882, ha accolto la sfida dell’accessibilità, compiendo il primo passo verso l’eliminazione di quelle barriere che ostacolano l’indipendenza delle persone con disabilità e puntando a facilitare loro la vita di tutti i giorni.

 

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