“Bloccare” i cittadini sui social viola la libertà di espressione

Published On: 14 Dicembre 2022Categories: Diritti fondamentali della persona, Diritto civile, Europa, Tutele

Il diritto di poter esprimere liberamente le proprie opinioni rappresenta uno dei pilastri fondamentali di ogni Stato democratico, che consente ad ogni individuo di partecipare al dialogo politico e sociale, contribuendo allo sviluppo della società.

La nostra Carta Costituzionale, a salvaguardia del diritto alla libertà di espressione di ogni cittadino, all’art. 21 prevede che “…tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”.

La tutela del diritto alla libertà di espressione è, altresì, prevista in ambito europeo e internazionale.

Al riguardo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) all’art. 10 tutela il diritto di ogni individuo alla libertà d’espressione, intesa come “… libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera…”; così come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’art. 19 prevede espressamente che “…ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere…”.

Libertà di espressione e “social network”

Com’è noto, i “social network” (Facebook, Instagram, Twitter…) hanno assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più importante in molti aspetti della società, anche in ambito politico, favorendo il confronto e il dialogo tra milioni di individui e consentendo loro di partecipare attivamente alla res publica.

In questo modo, la tutela del diritto alla libertà di espressione diventa una questione sostanziale e non più meramente potenziale, in quanto ogni cittadino iscritto al social network ha la possibilità di accedere liberamente al cosiddetto “mondo social” ed esprimere – mediante l’utilizzo di tale piattaforma web – le proprie idee politiche e sociali.

Da ciò ne deriva che, se da un lato i social network rappresentano per i governanti un grande palcoscenico su cui esibirsi, con la garanzia di raggiungere e diffondere le proprie idee politiche a milioni di cittadini, dall’altro e contemporaneamente, l’esposizione “social” comporta inevitabilmente anche un “controllo” delle loro azioni e/o omissioni da parte dell’opinione pubblica, che non sempre è in linea con l’operato del governo in carica.

Cosa accade se un politico non accetta le critiche espresse attraverso i social?

Di recente, ha suscitato scalpore la notizia che l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale era solito comunicare ai cittadini attraverso le piattaforme social, tendeva a “bloccare” gli account degli utenti che esprimevano opinioni contrarie e/o critiche nei confronti del suo operato e delle sue idee politiche.

Il Giudice federale che si è occupato del caso ha condannato il comportamento dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, ritenendolo lesivo del diritto alla libertà di espressione garantito ad ogni individuo dal Primo Emendamento della Costituzione Americana.

In un altro caso, i Giudici americani – chiamati a pronunciarsi nei confronti di un utente che lamentava di essere stato “bloccato” dalla pagina Facebook di un funzionario di contea – hanno chiarito che impedire ad un cittadino di pubblicare contenuti, che possono anche essere di critica e/o denuncia, sulla pagina social istituzionale di un politico o di un pubblico ufficiale costituisce violazione della libertà di parola e di informazione.

Negli ultimi anni sono state diverse le pronunce che si sono susseguite sull’argomento, non solo oltre oceano ma anche in Italia, dove si assiste sempre più frequentemente ad atteggiamenti vessatori nei confronti dei cittadini, i cui account social vengono “bloccati” al fine di silenziare le opinioni dissenzienti.

Tali pronunce hanno tutte come comune denominatore la denuncia di simili comportamenti, che rappresentano – secondo i Giudici – una violazione del diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito (cfr. Tribunale Varese, Sez. I, 02/08/2022, n. 1181).

Quando è vietato “bloccare” gli account?

Se dunque l’account è utilizzato come supporto all’attività istituzionale, non è consentito discriminare i cittadini bloccandoli e impedendo loro di esprimere liberamente il proprio pensiero politico-sociale, in quanto ciò viola il diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito.

Ciò che conta, a tal fine, è solamente l’uso che della pagina social viene fatto nel senso che, se la stessa viene utilizzata per comunicare notizie politiche ufficiali, allora la stessa deve essere definita istituzionale e ciò indipendentemente da chi l’abbia creata.

In tal caso, infatti, la pagina social rappresenta uno spazio pubblico dove ogni cittadino ha il diritto di parlare liberamente, esprimendo il proprio pensiero politico e sociale (anche critico) e confrontandosi con quello di altri cittadini sullo stesso tema.

Sicché, qualunque tipo di limitazione o di interferenza alla libertà di espressione sui social network rappresenta una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e fondamentali per ogni democrazia che si rispetti, paralizzando il confronto e il dialogo tra i cittadini.

Conclusioni

Come abbiamo visto, la libertà di espressione rappresenta la pietra miliare della democrazia e, in quanto tale, deve essere salvaguardata al fine di scongiurare qualunque forma di dittatura.

L’ascesa dei social e degli strumenti dagli stessi messi a disposizione per limitare la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, ci mettono di fronte alla questione della tutela del diritto alla libertà di espressione online e alla necessità di trovare dei rimedi al fine di scongiurare simili comportamenti, che di fatto censurano la libertà di espressione quale diritto costituzionalmente garantito ad ogni individuo.

 

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Martina Trombetta

Condividi

“Bloccare” i cittadini sui social viola la libertà di espressione

Published On: 14 Dicembre 2022

Il diritto di poter esprimere liberamente le proprie opinioni rappresenta uno dei pilastri fondamentali di ogni Stato democratico, che consente ad ogni individuo di partecipare al dialogo politico e sociale, contribuendo allo sviluppo della società.

La nostra Carta Costituzionale, a salvaguardia del diritto alla libertà di espressione di ogni cittadino, all’art. 21 prevede che “…tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”.

La tutela del diritto alla libertà di espressione è, altresì, prevista in ambito europeo e internazionale.

Al riguardo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) all’art. 10 tutela il diritto di ogni individuo alla libertà d’espressione, intesa come “… libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera…”; così come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’art. 19 prevede espressamente che “…ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere…”.

Libertà di espressione e “social network”

Com’è noto, i “social network” (Facebook, Instagram, Twitter…) hanno assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più importante in molti aspetti della società, anche in ambito politico, favorendo il confronto e il dialogo tra milioni di individui e consentendo loro di partecipare attivamente alla res publica.

In questo modo, la tutela del diritto alla libertà di espressione diventa una questione sostanziale e non più meramente potenziale, in quanto ogni cittadino iscritto al social network ha la possibilità di accedere liberamente al cosiddetto “mondo social” ed esprimere – mediante l’utilizzo di tale piattaforma web – le proprie idee politiche e sociali.

Da ciò ne deriva che, se da un lato i social network rappresentano per i governanti un grande palcoscenico su cui esibirsi, con la garanzia di raggiungere e diffondere le proprie idee politiche a milioni di cittadini, dall’altro e contemporaneamente, l’esposizione “social” comporta inevitabilmente anche un “controllo” delle loro azioni e/o omissioni da parte dell’opinione pubblica, che non sempre è in linea con l’operato del governo in carica.

Cosa accade se un politico non accetta le critiche espresse attraverso i social?

Di recente, ha suscitato scalpore la notizia che l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale era solito comunicare ai cittadini attraverso le piattaforme social, tendeva a “bloccare” gli account degli utenti che esprimevano opinioni contrarie e/o critiche nei confronti del suo operato e delle sue idee politiche.

Il Giudice federale che si è occupato del caso ha condannato il comportamento dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, ritenendolo lesivo del diritto alla libertà di espressione garantito ad ogni individuo dal Primo Emendamento della Costituzione Americana.

In un altro caso, i Giudici americani – chiamati a pronunciarsi nei confronti di un utente che lamentava di essere stato “bloccato” dalla pagina Facebook di un funzionario di contea – hanno chiarito che impedire ad un cittadino di pubblicare contenuti, che possono anche essere di critica e/o denuncia, sulla pagina social istituzionale di un politico o di un pubblico ufficiale costituisce violazione della libertà di parola e di informazione.

Negli ultimi anni sono state diverse le pronunce che si sono susseguite sull’argomento, non solo oltre oceano ma anche in Italia, dove si assiste sempre più frequentemente ad atteggiamenti vessatori nei confronti dei cittadini, i cui account social vengono “bloccati” al fine di silenziare le opinioni dissenzienti.

Tali pronunce hanno tutte come comune denominatore la denuncia di simili comportamenti, che rappresentano – secondo i Giudici – una violazione del diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito (cfr. Tribunale Varese, Sez. I, 02/08/2022, n. 1181).

Quando è vietato “bloccare” gli account?

Se dunque l’account è utilizzato come supporto all’attività istituzionale, non è consentito discriminare i cittadini bloccandoli e impedendo loro di esprimere liberamente il proprio pensiero politico-sociale, in quanto ciò viola il diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito.

Ciò che conta, a tal fine, è solamente l’uso che della pagina social viene fatto nel senso che, se la stessa viene utilizzata per comunicare notizie politiche ufficiali, allora la stessa deve essere definita istituzionale e ciò indipendentemente da chi l’abbia creata.

In tal caso, infatti, la pagina social rappresenta uno spazio pubblico dove ogni cittadino ha il diritto di parlare liberamente, esprimendo il proprio pensiero politico e sociale (anche critico) e confrontandosi con quello di altri cittadini sullo stesso tema.

Sicché, qualunque tipo di limitazione o di interferenza alla libertà di espressione sui social network rappresenta una violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e fondamentali per ogni democrazia che si rispetti, paralizzando il confronto e il dialogo tra i cittadini.

Conclusioni

Come abbiamo visto, la libertà di espressione rappresenta la pietra miliare della democrazia e, in quanto tale, deve essere salvaguardata al fine di scongiurare qualunque forma di dittatura.

L’ascesa dei social e degli strumenti dagli stessi messi a disposizione per limitare la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, ci mettono di fronte alla questione della tutela del diritto alla libertà di espressione online e alla necessità di trovare dei rimedi al fine di scongiurare simili comportamenti, che di fatto censurano la libertà di espressione quale diritto costituzionalmente garantito ad ogni individuo.

 

About the Author: Martina Trombetta