Nuove Class Action a tutela di interessi anche in materia ambientale

Published On: 29 Marzo 2023Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Normativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il Decreto Legislativo numero 28 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori anche in materia ambientale.

Le disposizioni normative contenute nel citato provvedimento apportano delle integrazioni al Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo numero 206/2005, applicabili dal 25 giugno 2023, introducendo un nuovo titolo II.1 che stabilisce nel caso di violazioni di cui all’allegato II-septies contenuto nel decreto medesimo, la possibilità di esperire  azioni rappresentative promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui al citato allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica, oppure idonee misure compensative rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Se la violazione lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.

Orbene nell’elenco contenuto nel succitato allegato II-septies, le nuove “Class Action” possono essere proposte per le violazioni anche in materia ambientale con riferimento all’efficienza energetica (D.Lgs numero 102/2014), progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (D.Lgs numero 102/2014), etichettatura energetica (Reg.(UE) 2017/1369), nonché   classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (Reg.(CE) 2008/1272.

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Published On: 29 Marzo 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il Decreto Legislativo numero 28 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori anche in materia ambientale.

Le disposizioni normative contenute nel citato provvedimento apportano delle integrazioni al Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo numero 206/2005, applicabili dal 25 giugno 2023, introducendo un nuovo titolo II.1 che stabilisce nel caso di violazioni di cui all’allegato II-septies contenuto nel decreto medesimo, la possibilità di esperire  azioni rappresentative promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui al citato allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica, oppure idonee misure compensative rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Se la violazione lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.

Orbene nell’elenco contenuto nel succitato allegato II-septies, le nuove “Class Action” possono essere proposte per le violazioni anche in materia ambientale con riferimento all’efficienza energetica (D.Lgs numero 102/2014), progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (D.Lgs numero 102/2014), etichettatura energetica (Reg.(UE) 2017/1369), nonché   classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (Reg.(CE) 2008/1272.

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