Interventi e opere nelle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN): approvato il regolamento di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del Testo Unico dell’Ambiente

Published On: 17 Maggio 2023Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Energia e Rifiuti, Normativa

Il 26 aprile 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 97, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 45 del 26 gennaio 2023, entrato in vigore l’11 maggio 2023, avente ad oggetto il “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”.

Il Decreto, con l’articolo 1, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione prevedendo che “…per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. L’allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)…”.

Il Capo II del Decreto in questione, quindi, individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Nel dettaglio, l’articolo 4 prescrive che le attività libere consistono negli interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo; gli interventi di urgenza e dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.

Gli interventi di urgenza sono soggetti a semplice comunicazione agli Enti competenti entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi.

In fase di esecuzione degli interventi devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 5, invece, individua quali sono gli interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e precisamente:  a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela e alla promozione del valore costituzionale della persona umana; b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti; c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero; d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero; e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico; f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni devono essere asseverati da un tecnico abilitato mediante una relazione tecnica asseverata che deve essere trasmessa all’Autorità procedente nonché alla Provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni interessate.

Anche in questo caso il Decreto prevede che in fase di esecuzione debbano essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

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Published On: 17 Maggio 2023

Il 26 aprile 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 97, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 45 del 26 gennaio 2023, entrato in vigore l’11 maggio 2023, avente ad oggetto il “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”.

Il Decreto, con l’articolo 1, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione prevedendo che “…per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. L’allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)…”.

Il Capo II del Decreto in questione, quindi, individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Nel dettaglio, l’articolo 4 prescrive che le attività libere consistono negli interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo; gli interventi di urgenza e dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.

Gli interventi di urgenza sono soggetti a semplice comunicazione agli Enti competenti entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi.

In fase di esecuzione degli interventi devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 5, invece, individua quali sono gli interventi e le opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e precisamente:  a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela e alla promozione del valore costituzionale della persona umana; b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti; c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero; d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero; e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico; f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni devono essere asseverati da un tecnico abilitato mediante una relazione tecnica asseverata che deve essere trasmessa all’Autorità procedente nonché alla Provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni interessate.

Anche in questo caso il Decreto prevede che in fase di esecuzione debbano essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

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