Motivi aggiunti nei ricorsi su appalti pubblici: esenzione del contributo unificato

Published On: 9 Giugno 2023

Nel nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023, sono presenti molteplici norme di rilievo processuale, incidenti sia sulle forme di tutela delle posizioni giuridiche coinvolte nella contrattualistica pubblica, sia su aspetti tecnico-procedurali del rito.

Una tra le principali novità è certamente quella relativa all’esenzione del contributo unificato per i motivi aggiunti nei ricorsi in tema di gare pubbliche.

L’articolo 120, comma 7, del codice del processo amministrativo, così come modificato dall’articolo 209 del decreto legislativo 36/2023, dispone ora testualmente che “I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato”.

La norma innova rispetto al regime previgente, in cui l’impugnazione di questi atti comportava il pagamento di un nuovo contributo unificato.

La “ratio” della modifica può presumersi essere il rispetto del diritto di azione costituzionalmente garantito, considerati i numerosi rilievi mossi al sistema previgente che, con l’imposizione di elevatissimi contributi unificati, in sostanza ostacolava l’esercizio del diritto d’azione predetto.

Come detto, la norma, come tutto il codice, è entrata in vigore dal 1° aprile 2023, ma acquisterà efficacia solo dal 1° luglio 2023.

Secondo la Relazione sulle ricadute del nuovo codice dei contratti pubblici sul processo amministrativo, seppur con doverosa cautela, l’esenzione andrà applicata a tutti i motivi aggiunti depositati dal 1° luglio 2023 in poi, indipendentemente dalla data di indizione della gara cui si riferiscono.

Solo in fase applicativa, e alla luce della successiva giurisprudenza del Giudice tributario, potrà comunque capirsi con certezza se detta esenzione si applichi soltanto ai motivi aggiunti depositati dal 1° luglio 2023, a condizione che essi riguardino procedure nelle quali i relativi bandi e avvisi siano stati pubblicati dopo la stessa data del 1° luglio 2023.

#nuovocodiceappalti #appaltipubblici #motiviaggiunti #contributounificato

About the Author: Carmelo Anzalone

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Motivi aggiunti nei ricorsi su appalti pubblici: esenzione del contributo unificato

Published On: 9 Giugno 2023

Nel nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023, sono presenti molteplici norme di rilievo processuale, incidenti sia sulle forme di tutela delle posizioni giuridiche coinvolte nella contrattualistica pubblica, sia su aspetti tecnico-procedurali del rito.

Una tra le principali novità è certamente quella relativa all’esenzione del contributo unificato per i motivi aggiunti nei ricorsi in tema di gare pubbliche.

L’articolo 120, comma 7, del codice del processo amministrativo, così come modificato dall’articolo 209 del decreto legislativo 36/2023, dispone ora testualmente che “I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato”.

La norma innova rispetto al regime previgente, in cui l’impugnazione di questi atti comportava il pagamento di un nuovo contributo unificato.

La “ratio” della modifica può presumersi essere il rispetto del diritto di azione costituzionalmente garantito, considerati i numerosi rilievi mossi al sistema previgente che, con l’imposizione di elevatissimi contributi unificati, in sostanza ostacolava l’esercizio del diritto d’azione predetto.

Come detto, la norma, come tutto il codice, è entrata in vigore dal 1° aprile 2023, ma acquisterà efficacia solo dal 1° luglio 2023.

Secondo la Relazione sulle ricadute del nuovo codice dei contratti pubblici sul processo amministrativo, seppur con doverosa cautela, l’esenzione andrà applicata a tutti i motivi aggiunti depositati dal 1° luglio 2023 in poi, indipendentemente dalla data di indizione della gara cui si riferiscono.

Solo in fase applicativa, e alla luce della successiva giurisprudenza del Giudice tributario, potrà comunque capirsi con certezza se detta esenzione si applichi soltanto ai motivi aggiunti depositati dal 1° luglio 2023, a condizione che essi riguardino procedure nelle quali i relativi bandi e avvisi siano stati pubblicati dopo la stessa data del 1° luglio 2023.

#nuovocodiceappalti #appaltipubblici #motiviaggiunti #contributounificato

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