Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali in sanità alla prova su concorrenza e trasparenza
Il Consiglio dei Ministri ha da ultimo approvato all’unanimità, il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ai sensi dell’articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che coinvolge la sanità privata per alcuni aspetti importanti: dall’accreditamento delle strutture sanitarie private alla selezione della dirigenza medica.
L’articolo 13 della Sezione V, in particolare, prevede modifiche e integrazioni al Decreto legislativo 502 del 1992 che sono volte, alla revisione dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private, attraverso il superamento dell’attuale sistema dell’accreditamento provvisorio e l’introduzione d’una maggiore trasparenza.
La prima riguarda la sostituzione dell’attuale previsione dell’articolo 8 quater comma 7, che verrebbe riformulato stabilendo che “7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.”
In sostanza, vengono resi più stringenti i criteri con cui una struttura sanitaria privata potrà accreditarsi presso il Servizio di sanità pubblica e non ci sarà più un accreditamento provvisorio – in attesa delle valutazioni su quantità e qualità del lavoro svolto che ora saranno solo preventive – poiché si prevede di modificare l’attuale articolo 8 quinquies, comma 7 del citato decreto legislativo 502/1992, secondo cui nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati e che l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso.
La seconda attiene all’introduzione d’un sistema di selezione delle strutture da accreditare aggiungendo il comma 1 bis all’articolo 8 quinquies e prevedendo che “1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.
Inoltre la scelta delle strutture dovrà essere periodicamente rivalutata prevedendo che: “la selezione deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta”.
Il d.d.l. dispone infine, che anche i costi siano oggetto di valutazione comparative e che le strutture accreditate saranno comunque tenute a “pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private”.