Aspettativa per motivi di studio: quando va concessa?
Il TAR Genova con la recente sentenza del 16 luglio 2018 numero 626, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto nei confronti di un dipendente del Corpo della polizia penitenziaria, in merito ad una istanza presentata ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, tendente ad ottenere il collocamento in aspettativa per frequentare un dottorato di ricerca.
L’amministrazione della Giustizia aveva infatti negato l’aspettativa sulla base della generica asserzione relativa alla popolazione detenuta presso l’Istituto e alla presenza di un organico appena sufficiente a farvi fronte.
Il Tribunale Amministrativo ha sul punto affermato che le recenti modifiche normative della formulazione originaria dell’articolo 2 della legge 476 del 1984 che subordinano la concessione del congedo alla compatibilità dello stesso con le esigenze dell’amministrazione, non stravolgono la natura dell’istituto in questione, nel senso che il collocamento in aspettativa, così come un suo eventuale diniego, è subordinato ad un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza alle sue esigenze organizzative, delle quali la stessa deve rendere conto fornendo una motivazione rigorosa che, a maggior ragione nel caso di diniego, esprima le oggettive ragioni di incompatibilità del collocamento in aspettativa richiesto dal dipendente con gli interessi e la funzionalità della P.A.
Ciò in quanto il beneficio previsto dalla richiamata normativa è espressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.
La legittimità del provvedimento di diniego è pertanto subordinata ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della domanda.