Colleganza ed obbligo di astensione del membro della Commissione esaminatrice
La particolare vicinitas tra un membro di una Commissione esaminatrice di un pubblico concorso ed un concorrente che non sia declinabile in termini di generico rapporto di ufficio – il quale non determina ex se una causa di astensione obbligatoria – ma che sia qualificata in termini di colleganza ovvero dalla circostanza che entrambi sono docenti che operano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nello stesso istituto scolastico, produce eo ipso un’ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell’art. 51 c.p.c., nonché in ossequio al generale principio di imparzialità, “…rilevando nella specie il richiamo più generale all’imparzialità amministrativa, intesa come standard e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica…”
In tal senso si è pronunziata la Sezione Terza Bis del TAR Lazio di Roma, la quale con la decisione del 25 gennaio 2019 n.999, qui segnalata, ha ritenuto invalidate tutte le operazioni concorsuali svolte dalla Commissione esaminatrice alla presenza altresì del commissario e collega del candidato, riaffermando un proprio consolidato orientamento secondo cui “..le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall’art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell’azione amministrativa, e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni, dato che nella composizione di queste ultime particolarmente rilevano esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 14/04/2008, n.3122, in terminis anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5/6/2013, n. 459)…”.
La Sezione inoltre, con la decisione in rassegna, ha ritenuto altresì che:
i) “..la predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge … ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567: “Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714)..”, stigmatizzando il comportamento della Commissione esaminatrice la quale nello specifico caso concreto aveva elaborato i criteri di valutazione delle prove, in violazione dell’art. 12 del D.P.R n. 487/1994, “…successivamente alle già effettuate prove, infrangendosi il principio secondo cui i criteri di valutazione debbono essere allestiti prima dell’espletamento delle prove stesse…” e “..prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors..”;
ii) i criteri di valutazione “…devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426)…” (cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714).