Attività farmaceutica in sede rurale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza numero 453/2018 si è espresso sulla legittimità dell’art. 16 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che interpreta, in sede di concorso straordinario, il regolamento sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo per l’attività farmaceutica svolta in sede rurale.
Ad avviso del Tar, l’articolo in esame, interpretando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1994 n. 298 nel senso che il “punteggio massimo di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221”, non commette una violazione dei limiti costituzionali di ragionevolezza, affidamento e non interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale valevoli per l’efficacia retroattiva delle norme non penali.
Non risulta anzitutto violato il principio di separazione dei poteri dello Stato né l’autonomia del potere giudiziario, dal momento che la l. 11 gennaio 2018, n. 3 non interviene con la finalità di incidere su di uno specifico giudicato o giudizio pendente, rimanendo invece su di un piano generale e astratto.
Ha chiarito il Collegio che “..non c’è pertanto lesione della funzione giurisdizionale (e violazione degli artt. 24 e 113 Cost.) ove risulti che l’intento legislativo non è la “correzione” concreta dell’attività giurisdizionale, ma piuttosto la creazione di una regola astratta”, senza incidenza “diretta ed esplicita” sul giudicato…”.
La legge “Lorenzin” pare allora effettivamente giustificata, oltre che dall’indubbia incertezza normativa e interpretativa, dall’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale i quali costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU (Corte Cost. sent. nn. 156 del 2014, 170 del 2013, 264 del 2012 e 78 del 2012).
La norma di interpretazione autentica sembrerebbe allora diretta a conseguire l’obiettivo dichiarato dall’art. 11 comma 1 del d.l. n. 1 del 2012 di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge” ovvero a favorire i farmacisti più giovani, anche mediante la prevista partecipazione in forma associata nel quadro di una procedura concorsuale con evidenti tratti di specialità (Tar Catanzaro, sez. I, 20 novembre 2017, n. 1748) .
Tale obiettivo appare al Collegio indubbiamente diretto a “tutelare beni di rilievo costituzionale, nell’ambito di un bilanciamento di interessi certo non precluso al legislatore in assenza di un divieto di retroattività delle norme non penali”.
D’altronde, in assenza di una riserva di funzione amministrativa non è escluso che il legislatore tramite le leggi – provvedimento provveda all’adozione di scelte concrete e specifiche attraendo nella propria sfera la disciplina di materie e oggetti normalmente affidati alla cura della pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti imposti per legge.