Calcolo dei rimborsi ai concessionari del gas naturale: la risposta della Corte UE

Con la sentenza del 21/3/2019 nella causa C-702/2017, la CGUE si è pronunciata sulla questione dei rimborsi ai concessionari del gas naturale, sollevata in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato (con sentenza numero 5736/2017, di cui si è data notizia) sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico e del principio della certezza del diritto, con particolare riferimento al calcolo del rimborso dovuto ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, a seguito della cessazione anticipata della loro concessione (all’epoca rilasciata senza gara), in vista della riassegnazione del servizio mediante gara, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164 del 2000.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada avevano richiesto alla CGUE  di pronunciarsi sulla compatibilità con i principi europei di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento, della normativa interna che prevede l’applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari.
La Corte di Giustizia dell’UE, nel risolvere la questione interpretativa sottoposta al suo esame, ha precisato i limiti entro i quali i principi eurounitari della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento, possono trovare applicazione da parte di un’autorità nazionale, precisando in particolare come nel caso di specie “..la ridiscussione delle concessioni in essere, le cui conseguenze sono in gran parte determinate dai decreti impugnati nel procedimento principale, non discende dal diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico di distribuzione di gas..”. 
Pertanto la controversa modifica delle norme di riferimento, oggetto del procedimento principale, “..non può, di per sé, configurare una disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interessate a un servizio come quello gestito dalla Unareti e con sede nel territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia. Infatti, una tale modifica delle norme di riferimento è indistintamente applicabile alle imprese con sede in Italia e a quelle con sede in un altro Stato membro”.
La Corte sul punto precisa che il principio della certezza del diritto si impone, in forza del diritto dell’Unione, a qualsiasi autorità nazionale “solo nei limiti in cui quest’ultima sia chiamata ad applicare il diritto dell’Unione” , mentre, per quanto già detto, le autorità amministrative italiane, nel caso di specie, non avevano agito sulla base del loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione.
Pertanto, la conclusione cui giunge la Corte è che “..il diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara..” .

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Calcolo dei rimborsi ai concessionari del gas naturale: la risposta della Corte UE

Published On: 3 Maggio 2019

Con la sentenza del 21/3/2019 nella causa C-702/2017, la CGUE si è pronunciata sulla questione dei rimborsi ai concessionari del gas naturale, sollevata in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato (con sentenza numero 5736/2017, di cui si è data notizia) sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico e del principio della certezza del diritto, con particolare riferimento al calcolo del rimborso dovuto ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, a seguito della cessazione anticipata della loro concessione (all’epoca rilasciata senza gara), in vista della riassegnazione del servizio mediante gara, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164 del 2000.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada avevano richiesto alla CGUE  di pronunciarsi sulla compatibilità con i principi europei di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento, della normativa interna che prevede l’applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari.
La Corte di Giustizia dell’UE, nel risolvere la questione interpretativa sottoposta al suo esame, ha precisato i limiti entro i quali i principi eurounitari della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento, possono trovare applicazione da parte di un’autorità nazionale, precisando in particolare come nel caso di specie “..la ridiscussione delle concessioni in essere, le cui conseguenze sono in gran parte determinate dai decreti impugnati nel procedimento principale, non discende dal diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico di distribuzione di gas..”. 
Pertanto la controversa modifica delle norme di riferimento, oggetto del procedimento principale, “..non può, di per sé, configurare una disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interessate a un servizio come quello gestito dalla Unareti e con sede nel territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia. Infatti, una tale modifica delle norme di riferimento è indistintamente applicabile alle imprese con sede in Italia e a quelle con sede in un altro Stato membro”.
La Corte sul punto precisa che il principio della certezza del diritto si impone, in forza del diritto dell’Unione, a qualsiasi autorità nazionale “solo nei limiti in cui quest’ultima sia chiamata ad applicare il diritto dell’Unione” , mentre, per quanto già detto, le autorità amministrative italiane, nel caso di specie, non avevano agito sulla base del loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione.
Pertanto, la conclusione cui giunge la Corte è che “..il diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara..” .

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