Cambio di destinazione d'uso: scomputo degli oneri virtuali di urbanizzazione

Published On: 1 Agosto 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Varie

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la decisione numero 1475 del 9 luglio 2018,  ha affrontato la questione della determinazione degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso.
Nella specie, la società ricorrente aveva richiesto un cambio di destinazione da uso residenziale ad ufficio, con la particolarità che l’immobile in questione era stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 10/1977 e quindi, non era stato soggetto ad alcun onere concessorio.
La decisione dei giudici prende le mosse dalla considerazione che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico e sono commisurati al costo delle opere da realizzare nella zona, in quanto rappresentano un corrispettivo delle spese che la collettività affronta per il conferimento al soggetto privato del diritto all’edificazione.  Tale onere sussiste – ad avviso del Collegio giudicante – tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante”.
In questi casi il titolare del permesso di costruire è soggetto ad un obbligo contributivo solo “differenziale”, ossia parametrato sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.

Il “criterio differenziale” – e qui sta la peculiarità della sentenza in commento –  opera anche se per la costruzione dell’immobile non venne originariamente corrisposto alcun onere, trattandosi di costruzione (e concessione edilizia) anteriore all’entrata in vigore della l. n.10/1977.

Il relativo onere deve quindi ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Giuditta Riggi

Condividi

Cambio di destinazione d'uso: scomputo degli oneri virtuali di urbanizzazione

Published On: 1 Agosto 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la decisione numero 1475 del 9 luglio 2018,  ha affrontato la questione della determinazione degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso.
Nella specie, la società ricorrente aveva richiesto un cambio di destinazione da uso residenziale ad ufficio, con la particolarità che l’immobile in questione era stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 10/1977 e quindi, non era stato soggetto ad alcun onere concessorio.
La decisione dei giudici prende le mosse dalla considerazione che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico e sono commisurati al costo delle opere da realizzare nella zona, in quanto rappresentano un corrispettivo delle spese che la collettività affronta per il conferimento al soggetto privato del diritto all’edificazione.  Tale onere sussiste – ad avviso del Collegio giudicante – tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante”.
In questi casi il titolare del permesso di costruire è soggetto ad un obbligo contributivo solo “differenziale”, ossia parametrato sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.

Il “criterio differenziale” – e qui sta la peculiarità della sentenza in commento –  opera anche se per la costruzione dell’immobile non venne originariamente corrisposto alcun onere, trattandosi di costruzione (e concessione edilizia) anteriore all’entrata in vigore della l. n.10/1977.

Il relativo onere deve quindi ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.

About the Author: Giuditta Riggi