Cambio di destinazione d'uso: scomputo degli oneri virtuali di urbanizzazione

Published On: 1 Agosto 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Varie

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la decisione numero 1475 del 9 luglio 2018,  ha affrontato la questione della determinazione degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso.
Nella specie, la società ricorrente aveva richiesto un cambio di destinazione da uso residenziale ad ufficio, con la particolarità che l’immobile in questione era stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 10/1977 e quindi, non era stato soggetto ad alcun onere concessorio.
La decisione dei giudici prende le mosse dalla considerazione che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico e sono commisurati al costo delle opere da realizzare nella zona, in quanto rappresentano un corrispettivo delle spese che la collettività affronta per il conferimento al soggetto privato del diritto all’edificazione.  Tale onere sussiste – ad avviso del Collegio giudicante – tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante”.
In questi casi il titolare del permesso di costruire è soggetto ad un obbligo contributivo solo “differenziale”, ossia parametrato sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.

Il “criterio differenziale” – e qui sta la peculiarità della sentenza in commento –  opera anche se per la costruzione dell’immobile non venne originariamente corrisposto alcun onere, trattandosi di costruzione (e concessione edilizia) anteriore all’entrata in vigore della l. n.10/1977.

Il relativo onere deve quindi ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.

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Published On: 1 Agosto 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la decisione numero 1475 del 9 luglio 2018,  ha affrontato la questione della determinazione degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso.
Nella specie, la società ricorrente aveva richiesto un cambio di destinazione da uso residenziale ad ufficio, con la particolarità che l’immobile in questione era stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 10/1977 e quindi, non era stato soggetto ad alcun onere concessorio.
La decisione dei giudici prende le mosse dalla considerazione che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico e sono commisurati al costo delle opere da realizzare nella zona, in quanto rappresentano un corrispettivo delle spese che la collettività affronta per il conferimento al soggetto privato del diritto all’edificazione.  Tale onere sussiste – ad avviso del Collegio giudicante – tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante”.
In questi casi il titolare del permesso di costruire è soggetto ad un obbligo contributivo solo “differenziale”, ossia parametrato sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.

Il “criterio differenziale” – e qui sta la peculiarità della sentenza in commento –  opera anche se per la costruzione dell’immobile non venne originariamente corrisposto alcun onere, trattandosi di costruzione (e concessione edilizia) anteriore all’entrata in vigore della l. n.10/1977.

Il relativo onere deve quindi ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.

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