Certificato di destinazione urbanistica non ritirato e ricorso avverso il silenzio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con la recente sentenza del 24 ottobre 2022 numero 2822, si è pronunciato in merito all’ammissibilità di un ricorso avverso il silenzio serbato da un Comune rispetto ad un’istanza di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, prodotto dall’Amministrazione e non ritirato dalla parte richiedente.
La vicenda
La ricorrente, dovendo concludere un’operazione di compravendita immobiliare, richiedeva al Comune competente il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, precisando che lo stesso era necessario ai fini della stipula di un atto pubblico così come previsto dalla Legge.
In seguito al rilascio, il certificato risultava però incompleto poiché non veniva certificata la destinazione urbanistica di cinque particelle.
In ragione di ciò, dopo aver sottoscritto il contratto preliminare di compravendita, la ricorrente presentava ulteriore istanza, richiedendo il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo alle sopradette particelle, per uso successione/compravendita.
Trascorsi oltre trenta giorni dalla presentazione dell’ultima istanza e formatosi l’illegittimo silenzio dell’Amministrazione rimasta inerte, la ricorrente trasmetteva a quest’ultima una diffida a provvedere.
Data la persistenza dell’inerzia del Comune, la ricorrente ha proposto davanti al TAR Catania un ricorso, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., per vedere dichiarata l’illegittimità del silenzio sulla “richiesta di accesso” agli atti e per l’emissione di idonee misure cautelari, legate alla impossibilità di stipulare il contratto di compravendita definitivo per il tempo necessario alla decisione sul ricorso.
I motivi di ricorso e la posizione dell’Amministrazione
La ricorrente ha affidato il proprio ricorso a diverse censure, incentrate sulla circostanza che il Comune intimato non ha esitato la sua richiesta, nonostante i successivi solleciti, in violazione dei princìpi generali di imparzialità, trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, omettendo un’attività doverosa e vincolata (art. 30, comma 3, D.P.R. n. 380/2001).
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha tuttavia eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché la richiesta certificazione era poi stata prodotta dall’Amministrazione dopo la richiesta, già prima della proposizione del ricorso, ma non era stata ritirata dall’interessata.
La decisione del Giudice Amministrativo
Sulla base della motivazione che segue, il Tribunale Amministrativo Regionale adito ha statuito che il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale invero, ha precisato che il ricorso è teoricamente ammissibile, poiché la certificazione richiesta dalla ricorrente costituisce un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della Pubblica Amministrazione e che a tale atto sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai richiedenti e obblighi di provvedere per l’Amministrazione.
Inoltre, nella materia oggetto del ricorso, l’obbligo di pronuncia dell’Amministrazione è ancora più stringente, data la necessità del certificato di destinazione urbanistica al fine della regolare stipula degli atti di compravendita dei terreni.
Tuttavia, il Tribunale ha poi ritenuto che, nel caso di specie, non fosse rinvenibile l’inutile scadenza del termine procedimentale di trenta giorni, previsto dall’articolo 30, comma 3, del D.P.R. numero 380/2001, per il rilascio della certificazione urbanistica richiesto dalla ricorrente.
Ciò in quanto, d’un canto, è vero che “…sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere in merito all’istanza di rilascio del certificato in questione, concludendo il relativo procedimento mediante un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990″; dall’altro “…è altrettanto vero che non sussiste un obbligo di invio dello stesso alla parte istante, che, ed è questo dirimente, nella sua istanza non ha affatto indicato un recapito presso cui indirizzarlo.”
Conseguentemente il TAR ha ritenuto che il ritiro del certificato fosse onere della parte istante, che poteva e doveva recarsi presso gli Uffici preposti per ritirarlo, e che, pertanto, il comportamento del Comune fosse corretto, essendo incontestato che la formazione della certificazione risaliva a data anteriore alla proposizione del ricorso.